Sottotetto: da agibile non abitabile a mansarda in cui vivere

L'acquisto di un appartamento con annesso sottotetto è davvero una grande opportunità. Perché permette spesso di raddoppiare la superficie della casa o quasi. Vediamo quali verifiche sono necessarie, per esempio nel caso di sottotetto agibile non abitabile.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 06/08/2015 Aggiornato il 06/08/2015
Sottotetto: da agibile non abitabile a mansarda in cui vivere

sottotetto agibile ma non abitabile significa che lo spazio rispetta i requisiti standard di sicurezza, igiene e salubrità, ma non di abitabilità, ossia non potrà essere vissuto, letteralmente abitato. Così per fare un esempio, può essere usato come locale lavanderia ma non come una stanza da letto o cucina. Il certificato di agibilità di un immobile è rilasciato dal Comune ed è necessario quando si realizza una compravendita, visto che se manca si configura un inadempimento che, pur non rendendo nullo il contratto di compravendita, può considerarsi un motivo di danno risarcibile. 

Questo però non significa il sottotetto non possa diventare abitabile: chi volesse acquistare un appartamento con sottotetto agibile e con certificato annesso, ma non abitabile, deve verificare la legge regionale che detta le condizioni per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi e considerare anche i costi da sostenere per rendere abitabile la mansarda. Eseguendo i lavori necessari nel rispetto di determinati requisiti e delle condizioni previsti dalla propria Regione, si potrà però probabilmente realizzare la mansarda tanto desiderata.

Così le leggi regionali hanno fissato dei parametri per considerare abitabile il sottotetto, come l’altezza media che varia da Regione a Regione. Così ad esempio nel Lazio l’altezza media deve essere di due metri e sono ammessi lavori che modificano le altezze di colmo e di gronda, nonché le linee di pendenza delle falde esistenti purché non superino il 20% della volumetria. Inoltre per rendere abitabile il sottotetto si potrà anche procedere alla sopraelevazione o all’abbassamento dell’ultimo solaio. In Lombardia invece, l’altezza media è di 2,40 metri; anche qui con la possibilità di modificare le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. In Campania invece l’altezza media dei locali abitabili deve essere di 2,40 metri e per le zone montane oltre 600 metri di altitudine l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. Inoltre per il recupero dei sottotetti per renderli abitabili in Campania i criteri sono più rigorosi, visto che non sono ammesse modifiche dell’altezza di colmo e gronda, nonché modifiche delle falde, però è consentito l’abbassamento della quota dell’ultimo solaio esistente, purché non comporti pregiudizio alla statica dell’immobile, all’estetica della facciata e all’abitabilità del piano sottostante. 

Le normative regionali definiscono poi altri parametri per rendere abitabile il sottotetto come il rapporto aeroilluminante minimo per ogni stanza, la conformità dell’impianto termico, idrico ed elettrico e il rispetto della normativa acustica.

Prima dell’acquisto dell’appartamento con annesso sottotetto agibile ma non abitabile è bene verificare con attenzione la normativa regionale e quella comunale in particolare che possono prevede requisiti e condizioni più stringenti per rendere abitabile il sottotetto, nonché far stimare i costi i ristrutturazione per realizzare la mansarda dei propri sogni.

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