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Dal 3 agosto 2026 cambia il quadro delle regole per chi ristruttura casa. Per alcuni interventi edilizi diventerà infatti necessario verificare l’obbligo di integrare fonti energetiche rinnovabili, come impianti fotovoltaici o altre soluzioni capaci di ridurre il consumo di energia proveniente da fonti tradizionali.
La novità interessa soprattutto le ristrutturazioni che incidono sull’involucro dell’edificio, come facciate, coperture e isolamento, ma anche gli interventi sugli impianti termici. L’obiettivo della normativa è spingere verso edifici più efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi europei sulla riduzione delle emissioni.
La nuova disciplina non nasce da zero, ma si inserisce nel percorso avviato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili, e successivamente modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva europea RED III.
Cosa cambia dal 3 agosto 2026 per chi ristruttura casa
Il decreto legislativo 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le nuove disposizioni diventano operative dopo 180 giorni. Di conseguenza, gli obblighi si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 3 agosto 2026.
La modifica principale riguarda l’ampliamento degli interventi soggetti all’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili. In passato la normativa era maggiormente concentrata sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni considerate “rilevanti”.
Con le nuove regole il campo di applicazione si estende anche a una parte più ampia degli edifici esistenti.
In particolare, dovranno essere valutati gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili nelle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e negli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, quando l’integrazione delle tecnologie rinnovabili sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con le caratteristiche dell’immobile.
La logica della norma cambia quindi prospettiva: non conta più soltanto il tipo di intervento edilizio effettuato, ma anche il miglioramento complessivo delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Quali interventi di ristrutturazione saranno interessati
Dal 3 agosto 2026 il progettista dovrà verificare la presenza dell’obbligo FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) già nella fase di progettazione dell’intervento.
Tra gli interventi coinvolti rientrano le ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè quelle che interessano una parte significativa dell’involucro edilizio e prevedono anche interventi sugli impianti. In questi casi la quota di energia da coprire con fonti rinnovabili sarà pari al 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e al 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, la percentuale prevista per la climatizzazione invernale ed estiva sarà del 15%.
La novità più rilevante riguarda però anche la ristrutturazione dell’impianto termico. Anche senza lavori sull’involucro dell’edificio, la sostituzione o il rifacimento dell’impianto potrà comportare l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 15% dei consumi destinati al riscaldamento e al raffrescamento, sempre quando l’intervento sia concretamente realizzabile.
Per gli edifici pubblici sono previste percentuali più elevate, con una maggiorazione di cinque punti percentuali rispetto ai valori ordinari. Restano invece confermati gli obblighi più elevati per le nuove costruzioni, pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.
L’obbligo riguarda anche il fotovoltaico?
L’integrazione delle fonti rinnovabili può avvenire attraverso diverse soluzioni tecniche, tra cui gli impianti fotovoltaici. Tuttavia, la normativa stabilisce alcuni limiti sulle modalità di installazione. Gli impianti devono essere collocati all’interno dell’edificio, sulla copertura o nelle relative pertinenze. Il fotovoltaico installato a terra, salvo casi specifici, non contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla normativa.
Per i tetti inclinati, invece, i pannelli devono essere aderenti o integrati nella superficie della copertura, mantenendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Sui tetti piani sono previsti specifici limiti legati all’altezza rispetto alla copertura o alla presenza di eventuali parapetti.
Cosa succede se non è possibile installare impianti rinnovabili
L’obbligo previsto dalla normativa non è assoluto. In alcuni casi l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili può risultare impossibile o non conveniente. Se l’integrazione delle rinnovabili non è tecnicamente o economicamente fattibile, il progettista dovrà spiegare le ragioni nella relazione tecnica prevista dalla normativa sul rendimento energetico degli edifici.
La relazione dovrà quindi indicare le soluzioni valutate e motivare perché non possono essere applicate. Quando invece la relazione tecnica non è richiesta, l’impossibilità dovrà essere comunicata e documentata direttamente al Comune. La verifica del rispetto degli obblighi spetta agli enti comunali.
Inoltre, una copia della documentazione tecnica dovrà essere trasmessa anche al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che avrà il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili.
Mancato rispetto dell’obbligo: rischio di stop al titolo edilizio
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina riguarda le conseguenze in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. L’articolo 26 del decreto legislativo 199/2021 stabilisce infatti che l’inosservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili può comportare il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Questo significa che la verifica energetica non sarà un semplice adempimento successivo, ma diventerà un elemento necessario per ottenere l’autorizzazione a realizzare i lavori. Per questo motivo, chi intende avviare una ristrutturazione dal 3 agosto 2026 dovrà coinvolgere fin dall’inizio un tecnico abilitato, così da valutare la presenza degli obblighi e progettare eventualmente le soluzioni energetiche richieste.
Esclusioni e casi particolari
La normativa prevede comunque alcune eccezioni. Gli obblighi sulle fonti rinnovabili non si applicano, ad esempio, agli edifici temporanei destinati a essere rimossi entro 24 mesi, agli immobili pubblici utilizzati dalle forze armate quando l’adeguamento risulti incompatibile con la destinazione dell’edificio e agli immobili già collegati a reti efficienti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
Una disciplina particolare riguarda anche gli edifici sottoposti a vincoli storici, artistici o paesaggistici. In questi casi l’installazione di impianti rinnovabili deve essere compatibile con le esigenze di tutela del bene. Se pannelli o altre soluzioni energetiche dovessero compromettere il valore storico o paesaggistico dell’immobile, il progettista dovrà motivare l’impossibilità nella documentazione tecnica.
Cosa devono fare i proprietari prima di iniziare i lavori
La principale conseguenza pratica della nuova normativa è che la valutazione energetica dovrà essere anticipata. Prima di presentare la pratica edilizia sarà quindi necessario verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti agli obblighi sulle fonti rinnovabili.
Per i proprietari che intendono ristrutturare casa dal 3 agosto 2026 questo significa programmare i lavori con maggiore attenzione, considerando non solo gli aspetti edilizi ed economici dell’intervento, ma anche quelli legati all’efficienza energetica.



































