Recupero sottotetto: occhio all’altezza minima da rispettare

Tra le condizioni da verificare per poter procedere ad un lavoro di recupero del sottotetto c'è l'altezza minima. Il cui valore cambia da Regione a Regione.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 21/07/2018 Aggiornato il 21/07/2018
Velux finestre per mansarda

Una stanza dedicata ai propri hobby, attrezzando una palestra in casa ad esempio o creando un home office di tutto rispetto: ma se c’è poco spazio in casa come fare? Si può ricavare una stanza in più, qualora  ovviamente fosse possibile, recuperando il sottotetto.

Ma prima di procedere occorre verificare il rispetto di alcuni requisiti, tra questi l’altezza minima. Il sottotetto difatti deve avere un’altezza minima per dirsi abitabile.

Altezza minima sottotetto

L’altezza media ponderale minima di un sottotetto affinché possa essere abitabile dovrebbe essere di 2,70 m (2,40 per i corridoi o sotto i soppalchi). Può essere anche inferiore allo standard di 2,70 m (2,40 per i corridoi o sotto i soppalchi): ogni Regione ha dettato le proprie regole in materia. Nella maggioranza dei casi l’altezza media di un sottotetto abitabile è di 2,40 m, in altri può essere ulteriormente abbassata per i locali di servizio, corridoi e bagni. In caso di Comuni montani, semimontani o che si trovano ad una certa altitudine, l’altezza minima può essere ulteriormente ridotta.

Le Regioni a loro volta possono riservare ai Comuni la possibilità di decidere quali lavori si possono fare su un sottotetto e in quali zone possono essere fatti. Insomma per chi voglia recuperare il sottotetto, il primo consiglio da dare è informarsi di quello che si può e quello che non si può fare, verificando limiti o vincoli, in base al regolamento edilizio comunale, presso il proprio Comune di residenza.

 

Il recupero del sottotetto in condominio

 Per chi vive in condominio, se il sottotetto non è indicato negli atti catastali come parte comune o non è stato frazionato tra i differenti proprietari del condominio, automaticamente diventa di proprietà dell’appartamento dell’ultimo piano. Detto ciò non significa che se l’inquilino dell’ultimo piano voglia procedere a fare lavori di recupero non debba informare gli altri condomini.

Il proprietario è tenuto a informarli come indicato dall’art. 1102 del Codice Civile e ha il diritto di procedere ai lavori di ristrutturazione. E’ necessario un premesso di costruire o  S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Detrazioni fiscali per il recupero

Il recupero del sottotetto rientra a pieno titolo tra i lavori di ristrutturazione che danno diritto alla possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018. Il limite massimo di spesa sul quale viene effettuata la detrazione è di 96.000 euro e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Per avere la detrazione occorre pagare le spese con bonifico, bancario o postale, parlante in cui vanno indicati come causale la normativa di riferimento (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione   e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Come avere la detrazione?

Basta compilare il quadro del 730 relativo a tali interventi e conservare ed esibire, in caso di controlli, ricevuta del bonifico insieme a:

  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (imu), se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
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