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Le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione pari al 50% sono state protratte fino al 31 dicembre 2013; le detrazioni fiscali per le opere di riqualificazione energetica sono state incrementate e portate al 65% a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del nuovo decreto legge) fino al 31 dicembre 2013. Con alcune modifiche che escludono lavori prima compresi: come i piccoli interventi di efficienza energetica, per i quali rimangono attivi gli incentivi statali del Conto Termico, in vigore dal 3 gennaio 2013 e tuttora validi.
Detrazione per le ristrutturazioni: 50% fino al 31/12/2013
Dal 1° gennaio 2012 questa detrazione fiscale prevista per tutti gli interventi elencati nell’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo è stata resa permanente. Anche il fotovoltaico rientra tra le tipologie di interventi detraibili. Con il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, inoltre, la detrazione Irpef è stata elevata dal 36% al 50% e il limite massimo di spesa è stato incrementato a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono stati eliminati l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e quello dell’indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, in fattura. Per tutti, l’importo detraibile viene ripartito in 10 quote annuali. E ora, con il decreto legge 63/2013, la detrazione del 50% è stata protratta sino al 31 dicembre 2013.
Come ottenerla
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nlla dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. È necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- causale del versamento
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Detrazione per la riqualificazione energetica: 65% fino al 31/12/ 2013
La detrazione del 55% per le opere di riqualificazione energetica che era valida sino al 30 giugno 2013 è stata prolungata al 31 dicembre 2013 e aumentata al 65%. Quindi dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge 63/2013) al 31 dicembre 2013 i lavori di riqualificazione energetica sono detraibili al 65% (Irpef e Ires). Non occorre presentare l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nei casi di sostituzione di finestre, installazione dei pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. E i limiti d’importo di spesa sui quali calcolare la detrazione sono variabili in funzione del tipo di intervento. Le riduzioni Irpef e Ires (Imposta sul reddito delle società)sono previste per interventi quali:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti)
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Con la nuova disposizione sono esclusi invece la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Questi interventi potranno ora godere degli incentivi previsti dal Conto termico 2013. Mentre dura di più, sino al 30 giugno 2014, la detrazione del 65% per le opere di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni di edifici condominiali o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Come ottenerla
- Oltre al pagamento tramite bonifico, per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire da un unico tecnico abilitato:
- l’asseverazione che dimostri che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Quest’ultima, insieme a copia della certificazione, dovrà essere trasmessa per via telematica all’Enea (attraverso il sito www.acs.enea.it, che rilascerà una ricevuta informatica) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che coincide con il cosiddetto “collaudo”.
Conto Termico: la novità 2013
In vigore dal 3 gennaio 2013, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d. m. del 28 dicembre 2012 che incentiva piccoli interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra questi: isolamento termico di superfici opache, sostituzione di infissi e chiusure trasparenti, impianti di riscaldamento invernale a pompa di calore o alimentati a biomassa e l’installazione di collettori solari termici. È rivolto a privati e imprese e, in percenuale minore, anche alle amministrazioni pubbliche. Per i privati la cifra stanziata è di 700 milioni di euro l’anno e l’incentivo copre il 40% dell’investimento, da spalmare in un periodo tra 2 e 5 anni. I tetti delle agevolazioni sono differenziati in base al tipo di intervento; inoltre dovranno essere rispettati determinati valori e prestazioni minime. Alcune opere coincidono con quelle di riqualificazione energetica: si potrà scegliere tra il bonus del 40% in 2 o 5 anni (Conto termico) e quello del 65% in 10 anni (detrazione Irpef e Ires per le opere di riqualificazione energetica). E con il decreto legge 63/2013 il Conto termico è l’unico incentivo previsto per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.