Il terzo appuntamento con l’Agenzia delle Entrate sulle questioni legate agli incentivi per le ristrutturazioni si concentra sui casi di compravendita e di modifiche del nucleo familiare.
Chi gode del beneficio fiscale se: si vende la casa, se la persona muore o se intesta la casa ai figli?
Nel primo caso, cioè quello della compravendita, è possibile scegliere se l’agevolazione resti al vecchio proprietario o passi al nuovo. Tuttavia, in assenza di patti scritti tra venditore e acquirente è il nuovo proprietario ad averne diritto per le rate rimanenti.
Nella seconda ipotesi, cioè di decesso del proprietario, la detrazione passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta del bene, cioè lo usano.
Per quanto riguarda i figli, nel caso in cui convivano nello stesso immobile con i genitori e abbiano contribuito a sostenere le spese per la ristrutturazione della casa, come documentato nelle fatture e nei bonifici a loro intestati, potranno anch’essi beneficiare della detrazione. E per restare in tema, è corretto citare anche il caso della donazione ai figli dell’immobile in questione. Eventualità questa, cioè quella della donazione, che rende possibile anche il trasferimento della detrazione non ancora utilizzata, cioè della parte rimanente, ai figli stessi. La norma, infatti, prevede che anche in presenza di atti a titolo non oneroso, come la donazione, la detrazione residua possa essere trasferita o meno, a scelta delle parti, in capo ai donatari che ricevono il bene gratuitamente, cioè nel caso in esame ai figli.
E in caso di separazione?
Il caso dei lavori successivi alla separazione è emblematico. Mettiamo, per esempio, che una contribuente abbia la residenza con i figli nella casa coniugale, che però è interamente intestata all’altro coniuge dal quale è separata e che non risiede nell’immobile. La sentenza di separazione concede il diritto di abitazione nella casa alla contribuente che, successivamente alla separazione, decide di realizzare dei lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria. Ecco, in questi casi, sono molti, il dubbio è se sia possibile o meno detrarre la spesa sostenuta. La risposta è sì. La sentenza di separazione, infatti, che assegna a un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge costituisce un titolo idoneo per beneficiare della detrazione concedendo alla contribuente un diritto reale, di abitazione nello specifico, sullo stesso, cioè sulla casa. Naturalmente, il beneficio si concretizza a patto che la contribuente in questione abbia sostenuto effettivamente, e quindi ben documentato attraverso fatture e bonifici, le spese per i lavori di ristrutturazione che intende portare in detrazione.
* Naturalmente, per un approfondimento completo e dettagliato sia dei diversi aspetti normativi sia delle possibilità offerte dalla nuova normativa si rimanda alla Guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate – Ristrutturazioni edilizie: la agevolazioni fiscali.
- Contributo tecnico dell’Ufficio Stampa dell’Agenzia delle Entrate per Cose di Casa