Contenuti trattati
La legge 90 del 3 agosto 2013, valida dal giorno successivo, conferma i contenuti del DL 63/2013, con alcune aggiunte. Le tre forme di incentivi statali riguardano tipologie di lavori differenti (solo in alcuni casi una stessa opera rientra in più categorie): per la ristrutturazione della stessa casa, quindi, si può usufruire di tutti e tre, ma facendo attenzione a diversificare le spese sostenute in base alle categorie. Non è possibile godere di più di uno sconto per lo stesso prodotto o per il medesimo lavoro. Infine si tenga conto però che per qualche opera (soprattutto quelle introdotte dalla legge) si attendono specifiche dall’Agenzia delle Entrate, che dovrà fare chiarezza su date e cifre detraibili.
Decorrenza: 6/6/2013
Scadenza
31/12/2013 per le singole unità immobiliari
30/6/2014 per le parti comuni di edifici condominiali, per opere che riguardano tutte
le unità immobiliari
di cui
si compone il condominio
Spesa massima detraibile
30.000 euro
(sostituzione impianti di climatizzazione invernale)
60.000 euro (riqualificazione involucro edificio o pannelli per il solare termico)
96.000 euro (prevenzione antisismica)
100.000 euro (riqualificazione energetica globale)
Sconto
19.500 euro/39.000 euro/62.00 euro/65.000 euro
(spalmati in 10 rate annuali
di pari importo)
Detrazione 65% – Riqualificazione energetica.
Per accedere alle agevolazioni gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti, regolarmente accatastati (o con relativa richiesta in corso) e con imu (o Ici) pagata. Attenzione: per accedere al bonus è necessario pagare con bonifico parlante e inviare la documentazione all’Enea.
Lavori compresi
• Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con Decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008, così come modificato dal Decreto del 26/1/2010). Detrazione max: 100.000 euro.
• Interventi su edifici esistenti, parti di questi o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, indicati in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008, così come modificato dal decreto 26/1/2010); sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Detrazione max: 60.000 euro.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Detrazione max: 30.000 euro.
• Installazione impianti riscaldamento a biomasse (legna, cippato, pellet). Detrazione max: 100.000 euro.
• Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente. L’impianto deve avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori, 2 anni per accessori). Detrazione max: 60.000 euro.
E in più
• Installazione climatizzatori, invernali o estivi, con pompa di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.
• Interventi di prevenzione del rischio sismico, adeguamento e messa in sicurezza su prime case e capannoni nelle aree a più alto rischio sismico (solo per le zone 1 e 2 individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003).
Chi ne può usufruire
Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili nei quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. Ma anche l’inquilino o il comodatario.
Hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione
o superficie);
• l’inquilino o il comodatario;
• i soci di cooperative divise e indivise;
• i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture,e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus ristrutturazione” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Come pagare
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le Poste Italiane devono effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la ritenuta è pari al 4%.
I documenti da inviare
La documentazione va inviata per via telematica all’Enea (www.acs.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che coincide con il giorno del “collaudo” – e non con quello di effettuazione dei pagamenti. Se il tipo di intervento non richiede collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Tramite posta elettronica arriverà poi una ricevuta telematica da conservare, contenente
i dati relativi alla pratica. Sono da inviare: asseverazione da parte di tecnico abilitato (progettista dei lavori) della conformità dell’intervento ai requisiti richiesti; attestazione di certificazione (o qualificazione) energetica, tranne se si tratta di sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale; serve invece per esempio per la coibentazione dell’involucro e per la riqualificazione globale dell’edificio; scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F). Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009).
Da conservare
• Il codice Cpid che attesta l’invio della documentazione all’Enea;
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti specifici richiesti per ogni tipo di intervento;
• tutte le fatture relative alle spese sostenute;
• ricevute dei bonifici (bancari o postali).
Detrazione 50% per le opere di ristrutturazione
Introdotta nel 1998 e prorogata più volte, dal 1° gennaio 2012 non ha scadenza ed è strutturale, cioè non verrà eliminata. Resa permanente dal decreto legge n. 201/2011, negli anni ha avuto diverso valore, sino all’attuale 50%.
Per le opere di recupero e manutenzione su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, l’Iva agevolata è al 10%.
Decorrenza: 26/6/2012
Scadenza: 31/12/2013
Spesa massima detraibile
96.000 euro
Sconto: 48.000 euro (da spalmare in 10 rate di uguale importo)
Per il periodo d’imposta 2012 la detrazione è:
– 36% delle somme spese fino al 25/6/2012 per 48.000 euro;
– 50% delle spese sostenute dal 26/6/2012 al termine del periodo d’imposta, per 96mila euro,
tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012.
• Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013).
• Per il periodo d’imposta 2013 la detrazione è:
– 50% delle spese sostenute fino a 96.000 euro, tenendo conto, in caso di prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
– dal 1° gennaio 2014 la detrazione dovrebbe tornare al 36%, con limite di 48.000 euro.
I lavori compresi
Straordinaria
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, purché non modifichino volumi e superfici delle singole unità immobiliari e non cambino destinazioni d’uso. Esempi:
• installazione di ascensori e costruzione scale
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
• ostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
• recinzione dell’area privata.
Restauro e risanamento
Interventi per conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità con opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Esempi:
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti.
• apertura di finestre per aerazione.
Ristrutturazione edilizia
Quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi:
• demolizione e ricostruzione dell’immobile
• modifica della facciata
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda.
In più
• ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi
• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
• eliminazione barriere architettoniche
• bonifica dall’amianto
• esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici
• interventi antintrusione.
La manutenzione ordinaria NON è sempre esclusa
Se le opere di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature o la realizzazione di nuovi divisori, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Esempi:
• sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti
• tinteggiatura di pareti, soffitti e infissi,
• rifacimento di intonaci interni,
• impermeabilizzazione di tetti e terrazze• la verniciatura delle porte dei garage.
Chi ne può usufruire
Possono godere della detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta Irpef. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Come pagare
È indispensabile ricorrere al bonifico bancario o postale “parlante”, da cui devono risultare causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.
I documenti da inviare
L’iter è semplice: basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Prima di iniziare i lavori e quando è prevista, è necessario inviare all’Azienda sanitaria locale una comunicazione (con raccomandata A.R.). Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara e quello di distinguere il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Da conservare
Oltre alle fatture e alle ricevute dei bonifici effettuati e all’eventuale comunicazione all’Asl, bisogna conservare i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:
• domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
• ricevute di pagamento dell’Imu o dell’Ici, se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore, se questi è diverso dai familiari conviventi;
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, secondo la tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Bonus mobili
La legge 90/2013 ha esteso anche ai mobili e ai grandi elettrodomestici la detrazione Irpef del 50%. Con una serie di condizioni: il bonus mobili è strettamente legato allo sconto per le ristrutturazioni e gli arredi devono essere destinati all’immobile oggetto di questi lavori.
Decorrenza: 6/6/2013
Scadenza: 31/12/2013
Spesa max detraibile: 10.000 euro. Sconto 5.000 euro (spalmabile in 10 rate di uguale importo)
Totale bonus casa: 106.000 euro
Totale sconto: 53.000 euro
Come funziona
Si può usufruire dello sconto fiscale del 50% per i mobili, i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per altri tipi di prodotti conviene al momento dell’acquisto informarsi sul sito www.agenziaentrate.gov.it. È necessario che la data di inizio lavori della ristrutturazione sia anteriore a quella dell’acquisto dei mobili (dimostrabile con un atto di notorietà, qualora i lavori non richiedano un titolo abilitativo comunale). Anche per il bonus mobili è obbligatorio il pagamento con bonifico “parlante”.