La realizzazione di un impianto idrico è disciplinata da una normativa cui è necessario fare riferimento sempre, per le nuove costruzioni e per quelle esistenti da modificare o integrare.
Anche gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi specie sono infatti regolati sotto tutti gli aspetti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12-3-2008), che ha sostituito la legge 46/1990. Questo decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso di questi, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso alle reti di distribuzione (come appunto quello idrico) la norma si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Il Decreto Sviluppo n. 37 del 22 gennaio 2008 precisa che le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Per estensione, quindi, tutti gli impianti che sono realizzati in conformità alla normativa vigente e alle norme Uni, Cei o di altri Enti di normalizzazione, appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, sono da considerarsi eseguiti secondo la regola dell’arte.
Le responsabilità dell’installatore
Al termine dei lavori, dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (di cui all’articolo 6 del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008). Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello (si veda l’allegato I del decreto n. 37 del 22 gennaio 2008), fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5 del Decreto stesso. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, è sostituita – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso – da una dichiarazione di rispondenza. Questa deve essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.
Le responsabilità del committente
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di acqua, gas, energia elettrica negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza prevista. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di acqua, gas o energia elettrica, previo congruo avviso, sospende la fornitura.