Tende da sole: acquisto con l’ecobonus al 50% o con il Superbonus?

Il caldo che affligge le estati e che secondo i climatologi sarà sempre maggiore può essere attenuato in casa in diversi modi. Se l'isolamento termico degli edifici prevede lavori lunghi e impegnativi, l'acquisto e l'installazione di una schermatura solare, come una tenda da sole, può essere un intervento semplice, che gode anche di detrazioni fiscali.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 22/05/2023 Aggiornato il 22/05/2023
tende da sole plastica riciclata Tempotest Starlight blue di Para

Con la stagione estiva, oltre a rinfrescare casa con i condizionatori, sarebbe opportuno prevedere anche delle schermature solari per diminuire l’irraggiamento e il calore che ne deriva all’interno delle abitazioni. Una delle soluzioni più semplici è quella di installare delle tende da sole che permettono di creare all’aperto spazi protetti dal sole  e al contempo di mantenere più freschi gli interni.

Le schermature solari, da un punto di vista tecnico, sono dispositivi che creano ombra sulla facciata e sulle vetrate di portefinestre e finestre e come tali consentono di regolare al meglio l’energia solare, modulandone gli effetti nelle  case, sia dal punto di vista della luce che del calore. Rispettando particolari condizioni, l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari è agevolabile con le detrazioni fiscali.

Tende da sole: acquisto con ecobonus al 50%

Le tende da sole intese come schermature solari beneficiano della detrazione fiscale detta Ecobonus. Fino al 31 dicembre 2024 si può fruire della detrazione Irpef (per le persone fisiche) e Ires (per le società) del 50% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute per acquisto di schermature solari con posa in opera tra cui rientrano le tende da sole. Tale agevolazione ha un limite di 60.000 euro per unità immobiliare, detraibile in 10 anni. Come ricorda l’Enea nel suo vademecum dedicato alle schermature solari, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, le schermature devono:

  •  essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

 Per godere della detrazione fiscale per tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.

Inoltre le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.

Per avere l’ecobonus al 50% fino al 31 dicembre 2024, occorre essere in possesso di una fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”. Le tende da sole devono essere poi pagate con bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori. Entro i 90 giorni successivi all’installazione delle tende occorre inviare in via telematica all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web la “Scheda descrittiva dell’intervento”.

Tende da sole con il Superbonus

L’installazione delle tende da sole, se viene fatta nel contesto di un lavoro più ampio di riqualificazione dell’edificio che frutta il Superbonus%, si configura come lavoro “trainato” e per questo sfrutta la stessa percentuale di detrazione.

Il Superbonus  è la maxi agevolazione prevista per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi. Questi interventi sono definiti “trainanti” in grado di estendere l’aliquota relativa anche ai lavori attualmente agevolati con l’ecobonus al 50 o 65%, all’installazione delle colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad essi. Quindi in sostanza, se congiuntamente ad almeno uno di questi maxi interventi verranno sostenute spese per altri lavori, anche per questi ultimi spetterà la detrazione dall’Irpef del Superbonus. Si “agganciano” così agli interventi più grandi i lavori di risparmio energetico su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef al 50-65% come ad esempio l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi  e l’acquisto e installazione di schermature solari. 

Occhio però alle scadenze.

Come funziona il Superbonus nel 2023

Per gli interventi effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, la detrazione è al 90% per le spese sostenute nel 2023.

proprietari degli edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi che hanno iniziato i lavori nel 2022, e sempre che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, hanno tempo fino al 30 settembre 2023, per completarli e aver accesso al Superbonus con aliquota più alta al 110%.

Questa tipologia di immobili, inoltre, può beneficiare dell’aliquota al 90% per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 ma in presenza di tre requisiti:

  1. contribuente è proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento,
  2. l’immobile è adibito ad abitazione principale,
  3. nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare

È bene precisare che l’aliquota ridotta al 90% nel 2023 non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Niente più cessione credito o sconto in fattura

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. La stretta non si applica ai lavori già avviati.

 

 

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