Permesso di costruire: cos’è, chi può chiederlo e quando

Chi intende realizzare interventi importanti sulla casa o costruirne una nuova deve farsi rilasciare dal Comune il Permesso di Costruire. Ecco una mini guida con tutte le domande più frequenti.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 04/11/2015 Aggiornato il 04/11/2015
Permesso di costruire: cos’è, chi può chiederlo e quando

Quando si devono realizzare interventi edilizi che hanno una particolare importanza occorre farsi rilasciare il cosiddetto permesso di costruire, un titolo abilitativo richiesto al Comune. Vediamo più da vicino gli interventi edilizi per cui va richiesto, a chi va richiesto e i documenti da presentare.

È la legge che disciplina il permesso di costruire nel Testo Unico dell’edilizia, il Dpr 6 giugno 2001, n. 380. Esso è definito come l’atto amministrativo che sostituisce la vecchia concessione edilizia e viene rilasciato dal Comune per eseguire interventi edilizi per così dire “pesanti”.

In particolare gli interventi edilizi per cui è necessario richiedere il permesso di costruire sono:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che  comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici  ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
  • interventi di nuova costruzione
  • interventi di ristrutturazione urbanistica (intesi come quelli rivolti alla sostituzione dell’esistente edificio con un altro diverso modificando il disegno dei lotti, isolati e rete stradale).

 Sono le Regioni che stabiliscono quali trasformazioni edilizie sono subordinate al rilascio di questo provvedimento da parte del Comune.

Nell’ottica di semplificare la procedura burocratica, quest’anno tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali è stato stipulato un accordo per applicare in tutto il territorio un modulo unificato e standard per la cosiddetta SuperDia, una denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire. Questo modulo è applicabile dal 14 ottobre scorso e spetta alle singole Regioni approvarlo.

È opportuno a questo punto fare delle distinzioni tra i vari titoli amministrativi che devono essere richiesti quando si intende realizzare interventi edilizi.

Si distingue tra:

  • CIL, Comunicazione Inizio lavori: è richiesta per lavori di manutenzione ordinaria ossia la riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture di edifici e le opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
  • CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata: è richiesta per quegli interventi di manutenzione straordinaria ossia opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non si alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso
  • SCIA, Segnalazione di Inizio Attività: è richiesta per tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che non possono essere realizzati con la CILA e per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. I primi, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi nella ristrutturazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile esistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Tra quelli di restauro e risanamento conservativo invece rientrano il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio.

 La SCIA in particolare ha sostituito la Dia, la Denuncia di inizio attività, anche se si rimette alle singole Regioni e ai Comuni la scelta se continuare o meno a richiedere il rilascio della DIA per esempio per interventi di cambio della destinazione d’uso.

Tornando al Permesso di Costruire a richiederlo possono essere il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi oppure il professionista. La richiesta di permesso di costruire deve essere inoltrata all’autorità comunale e ogni Comune stabilisce la documentazione che va ulteriormente allegata al Permesso, ma in genere riguardano:

  • l’attestazione concernente il titolo di legittimazione
  • elaborati progettuali
  • una dichiarazione del progettista in cui dichiari la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle normative di settore riguardanti l’edilizia antisismica, la sicurezza, la normativa antincendio, le norme igienico-sanitarie e le prestazioni energetiche. 

La domanda deve essere presentata al Comune ed entro 60 giorni il responsabile comunale del procedimento deve far partire l’istruttoria, acquisendo i pareri, i nulla osta e altri atti di assenso che non sono stati allegati alla domanda e formula poi al dirigente comunale la proposta sul provvedimento finale. Entro 30 giorni da questa proposta, il dirigente o il responsabile deve adottare il provvedimento finale e quindi rilasciare al diretto interessato il Permesso di costruire. Nel caso in cui non venga adottato il provvedimento, si forma il silenzio assenso.

 

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