Vendita immobile: nel rogito obbligo dell’attestato di prestazione energetica

Importante documento che attesta i consumi energetici di un’abitazione, l’Ape deve essere dotato e consegnato dal venditore all’acquirente già al momento della stipula del preliminare di vendita.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 07/05/2016 Aggiornato il 07/05/2016
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Per chi decide di comprare casa la scelta dell’immobile dipende da molti fattori come lo stato in cui si trova, l’ubicazione o la grandezza. Tra questi fattori da vagliare rientra anche la classe energetica di appartenenza dell’immobile, distinta in 10 classi, dalla A e B, le più virtuose a quelle più basse, F e G che indicano un basso livello di prestazione energetica. Ma come sapere in quale classe energetica ricade l’immobile che si intende acquistare?

È il venditore che ha l’obbligo di dotare e consegnare un importante documento fin dall’inizio delle trattative di vendita. Si tratta dell’Ape, l’attestato di prestazione energetica. In origine si parlava di Ace, attestato di certificazione energetica il documento con cui ci certificava per l’appunto la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevedeva potesse essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi all’uso dell’immobile, comprendendo la climatizzazione estiva e invernale, nonché la ventilazione e illuminazione dell’immobile e la preparazione dell’acqua calda sanitaria per usi igienici. In seguito il decreto legge n. 63 del 2013 convertito in Legge n. 90/2013 ha sostituito l’Ace con l’Ape, l’attestato di prestazione energetica che deve essere redatto da esperti qualificati. Nell’Ape non solo sono indicati i consumi energetici dell’immobile per tutti gli usi standard connessi, ma anche eventuali miglioramenti apportabili per ottenere maggiori risparmi energetici. L’Ape ha validità di 10 anni dal rilascio salvo eventuali modifiche rese necessarie per lavori eseguiti sulla casa.

È il venditore che ha l’obbligo di dotare l’immobile dell’Ape nel momento stesso in cui decide di metterlo in vendita, indipendentemente se ricorra o meno ad annunci immobiliari. Se vi ricorre deve riportare negli annunci la classe energetica a cui appartiene l’immobile. Fin dall’inizio delle trattative quindi il venditore deve allegare al contratto di compravendita l’Ape e qualora non adempie rischia una sanzione che va dai 3mila ai 18 mila euro. Dovrà poi consegnarlo all’acquirente al momento della stipula del preliminare, il rogito o nel momento in cui si raggiunge un accordo per stipulare l’atto definitivo nei casi in cui si salta la fase del preliminare. Nell’atto di vendita va apposta inoltre una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile.

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