Tasi: a Torino, Firenze e Palermo inquilini esenti dalla tassa

Il 10 settembre è scaduto il termine per l’approvazione da parte dei Comuni ritardatari delle delibere in cui si decidono le aliquote della Tasi sulla prima e seconda casa, la quota di tassa a carico dell’affittuario, ma anche la sua totale esenzione. In quest'ultima direzione si sono mosse 3 grandi città.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 11/09/2014 Aggiornato il 11/09/2014
Tasi: a Torino, Firenze e Palermo inquilini esenti dalla tassa

La tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali introdotta quest’anno con la iuc (Imposta Unica Comunale), è dovuta non solo dal proprietario dell’immobile, ma anche da chi vive in affitto. A differenza dell’Imu, la nuova tassa che si paga per finanziare la manutenzione del manto stradale e la pubblica illuminazione ad esempio, da quest’anno è dovuta anche dagli inquilini in una quota variabile tra il 10 e il 30%.

Sono i singoli Comuni che devono decidere nelle delibere la quota di tassa a carico degli inquilini che non sarà dovuta in caso di affitti di breve durata, ossia meno di 6 mesi all’anno. Molti inquilini residenti nei Comuni che hanno adottato le delibere a maggio hanno già pagato la Tasi il 16 giugno scorso e attendono la scadenza del saldo a dicembre. Gli altri invece pagheranno a ottobre perché residenti nei Comuni che hanno tempo fino a settembre per approvare le delibere.

I Comuni che non hanno provveduto entro maggio all’adozione delle delibere, avevano tempo entro la mezzanotte del 10 settembre per adottarle e poi entro il 18 per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, in modo da chiedere il pagamento della prima rata entro il 16 ottobre.

Può accadere che il Comune nella delibera non abbia indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino. Quest’ultimo allora deve versare il tributo nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal Comune stesso. In caso poi di mancato versamento della propria quota da parte dell’inquilino, il proprietario non sarà mai indicato responsabile.

Essendo un tributo comunale, a decidere sconti, riduzioni e in questo caso la quota di tassa a carico dell’affittuario sono le singole amministrazioni comunali che possono anche scegliere di non far pagare gli inquilini. È il caso di grandi città come Firenze, Torino e Palermo che nelle loro delibere hanno deciso di non chiedere il pagamento a chi vive in affitto.

 

 

 

 

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