Tasi 2014: a Milano, Roma e Palermo acconto in scadenza

Tra aliquote, detrazioni e codici tributo, ecco 3 grandi città dove si paga l’acconto della Tasi entro il 16 ottobre 2014.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 14/10/2014 Aggiornato il 14/10/2014
Tasi 2014: a Milano, Roma e Palermo acconto in scadenza

Milano, Roma e Palermo sono alcune delle grandi città italiane in cui si deve pagare l’acconto tasi entro il 16 ottobre 2014. Vediamo che cosa hanno deciso questi tre Comuni in merito alle aliquote e  detrazioni per pagare il tributo locale destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili come l’illuminazione stradale pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, servizi socio – assistenziali, servizio di protezione civile e di tutela degli edifici ed aree comunali.

Partendo da Milano, la prima rata si paga entro il 16 ottobre, mentre la seconda entro il 16 dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, ma si può sempre pagare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 ottobre. Le regole per il calcolo sono le stesse in tutta Italia. Quindi si individua la base imponibile dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5 per cento e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Al valore ottenuto si applicano le aliquote che cambiano da Comune a Comune. Quelle approvate da Palazzo Marino relative all’anno 2014  sono:

  • 2,5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7)
  • 0,8 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali A1, A8, A9)

Le detrazioni di base previste per la Tasi a Milano sono di:

  • 115 euro per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00
  • 112,00 euro per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,00
  • 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 350,01 a euro 400,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 87,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 400,01 a euro 450,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 74,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 450,01 a euro 500,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 61,00 euro per le abitazioni con rendita catastale  da euro 500,01 a euro 550,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 49,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 550,01 a euro 600,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 24,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 600,01 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

Per ogni figlio fino a 26 anni di età, si prevede inoltre un aumento della detrazione di base di 20 euro, a condizione che il figlio dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo massimo della detrazione deve essere sempre di 60 euro.
Per chi è in affitto, la quota di acconto da versare è quella minima, ossia al 10%. Se poi la somma della rendita dell’immobile e delle pertinenze sia inferiore a 929 euro e l’inquilino non possiede o detiene altri immobili nel Comune di Milano, non deve pagare la sua quota. Il pagamento dell’acconto deve essere effettuato con il modello F24, in cui vanno indicati i codici “F205”  per il Comune di Milano e “3958” per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il modulo compilato va consegnato alle banche, uffici postali e intermediari ENTRATEL abilitati come Caf, commercialisti, ecc. Non si paga l’acconto se l’importo totale del tributo è uguale o inferiore a 12 euro.
Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio sito anche un calcolatore per aiutare i cittadini a capire quanto pagare. (http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=F205).

Anche a Roma, l’acconto si paga entro il 16 ottobre. Le aliquote approvate dalla giunta capitolina sono:

  • 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9
  • 2,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi sociali, casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’immobile  posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, la casa concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui.
  • 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9
  • 0,88 per mille) per tutti gli altri immobili (seconda casa).

Per chi vive in affitto, la quota da pagare è del 20%, mentre i proprietari versano il restante 80 per cento.

Il pagamento si esegue sempre con il modello F24, in cui va inserito il codice del Comune che per Roma è “H501”. Anche il sito del Comune di Roma ha messo on line uno strumento gratuito per effettuare il calcolo del tributo (http://www.comune.roma.it/servizi/RomaIMU/listaImmobiliTasi.do).

Anche a Palermo infine si paga l’acconto entro il 16 ottobre. Qui l’aliquota che si applica sulle abitazioni principali, tranne quelle di lusso, è al 2,89 per mille. La particolarità è che la Tasi non si paga sulle prime case di lusso, quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle seconde case, che pagano comunque l’IMU. La detrazione base è di 100 euro per unità immobiliare con rendita inferiore a 300 euro e di 50 euro per unità immobiliare con rendita compresa tra 301 e 400 euro. A ciò si aggiunge un’ulteriore detrazione di 20 euro per unità immobiliare per ogni figlio di età inferiore a anni 18, per ogni figlio disabile, ex art.3, c.3°, L.104/92 a prescindere dalla sua età, per ogni minore in affido familiare e per il soggetto passivo ultrasettantenne.
Il pagamento dell’acconto deve essere effettuato sempre con modello F24, utilizzando il codice tributo “3958” per l’abitazione principale e il codice comune “G273”. In alternativa vi è il bollettino postale, con numero di conto “1017381649”, intestato a  “Pagamento TASI”. Il tributo non si paga se l’importo totale è pari o inferiore a 5 euro.

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