Tari: ex Tares, la nuova tassa sui rifiuti

Prende il posto della Tares e si chiama Tari, la tassa sui rifiuti che con Tasi e Imu compone la Iuc, Imposta Unica Municipale.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 15/01/2014 Aggiornato il 17/01/2014
Tari: ex Tares, la nuova tassa sui rifiuti

Il 2014 è iniziato con molte novità anche per ciò che riguarda la tassa sulla raccolta dei rifiuti. La Tari, che è una delle tre componenti della Iuc, o imposta unica comunale, prende il posto della Tares, o di tasse chiamate in molti modi per indicare sempre lo stesso tributo, dalla Tia alla vecchia Tarsu.
Per prima cosa c’è da dire che, in Italia, le tasse sui rifiuti hanno sempre avuto una struttura abbastanza articolata variando notevolmente a seconda del Comune di residenza.

Volendo ripercorrere un po’ le tappe dell’evoluzione di questa imposta, inizialmente c’ era la Tarsu, abbreviazione di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicata dalla maggior parte delle amministrazioni municipali italiane. Questa divenne la Tariffa di Igiene Ambientale, abbreviata Tia, che è stata applicata in un numero ristretto di comuni e poi sostituita dalla Tares (Tariffa Rifiuti e Servizi) introdotta dal governo Monti con il decreto “salva Italia” ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Prima differenza tra Tia e Tares stava nel fatto che, nel primo caso, si parlava di una tariffa, nel secondo, di una tassa. Come tariffa doveva far pagare agli utenti esattamente e solo per quanto usufruivano realmente del servizio. La Tares, successiva, era invece un’imposta basata sulla superficie dell’immobile di riferimento.

Veniamo al 2014. La legge di stabilità 2014 riprende, in larga parte, quanto previsto in materia di Tares. La nuova imposta sui rifiuti, parte integrante della Iuc, la Tari prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. Nello specifico, la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga, indipendentemente se proprietario o affittuario, locali o aree scoperte, che producano rifiuti urbani. Al contrario, non sono tassate le aree scoperte pertinenziali, cioè quelle superfici intorno a un immobile, quali possono essere un piazzale, un parcheggio o anche un giardino che circonda l’immobile. L’esclusione riguarda anche le aree accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, non sono assoggettate alla tassa le superfici in cui si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali.
L’aliquota, per il momento, è stabilita tra il 2,5 e il 3,3 per mille, ma varierà in base alle caratteristiche dell’immobile e del nucleo familiare che ci abita.
Per quanto riguarda le scadenze, poi, sarà il singolo Comune a decidere quando e in quante rate (esattamente come per tutti gli altri gettiti comunali) si dovrà provvedere al versamento, questo in virtù del decentramento fiscale.

in collaborazione con Federamministratori/Confappi, http://www.fna.it

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