Tari: ecco le risposte ai dubbi più frequenti

Si paga in base ai vani o ai metri quadri? Ci sono sconti per la prima casa? E se è vuota? Ecco alcune delle domande ricorrenti in tema di Tari a cui cerchiamo di dare risposta.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 24/07/2015 Aggiornato il 24/07/2015
Tari: ecco le risposte ai dubbi più frequenti

Dopo l’IMU e la tasi, i contribuenti devono fare i conti con un’altra importante tassa, ossia la tari, quella sui rifiuti. Ad alcuni sono già arrivati, ad altri invece stanno arrivando in questi giorni direttamente a casa i bollettini del Comune con cui pagare la tassa che ha sostituito la TARSU e la TARES, con varie scadenze. Ma come si paga la Tari? In base ai vani o ai metri quadri? Il numero dei componenti della famiglia conta? E se la casa è vuota? Questi e altri i dubbi più frequenti che cercheremo di fugare, tenendo a mente che sulla Tari decide a livello locale il singolo Comune e come tale per informazioni più precise si rimanda al regolamento del proprio ente locale di residenza.

La Tari è la tassa sui rifiuti che ha sostituito dal 1 gennaio 2014 i precedenti tributi dovuti al Come da parte dei cittadini come corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ossia TARSU, TIA e TARES.

La base su cui si calcola la Tari è la superficie calpestabile delle unità immobiliari, iscritte o iscrivibili al Catasto che sono suscettibili di produrre rifiuti.

Ma cosa significa superficie calpestabile? Non c’è una disposizione legislativa di riferimento, ma si può utilizzare il criterio previsto al Decreto Ministeriale 10.05.1977 per la definizione di superficie utile abitabile, intendendo per tale la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi.

In altre parole la Tari viene applicata alla superficie calpestabile dell’appartamento che si calcola considerando la superficie dello stesso al netto di muri interni, pilastri e muri perimetrali. Sono esclusi anche balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, vani ascensori, locali contatori e le aree comuni condominiali che non sono occupate o detenute in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi.

Individuata la base imponibile, il calcolo della tariffa viene effettuato in base ai metri quadri e non ai vani dell’immobile, nonché in base al numero degli occupanti. In particolare la Tari è composta da una parte fissa (che si determina moltiplicando per la tariffa fissa la superficie calpestabile dell’alloggio) e una tariffa variabile (determinata in relazione al numero degli occupanti dell’alloggio).

In tal caso ogni Comune decide da sé le tariffe della Tari. Così ad esempio il Comune di Milano ha deliberato le tariffe per le utenze domestiche 2015:

  • 1 componente: parte fissa 1,50905 (euro/mq) + parte variabile 55.21360 (euro)
  • 2 componenti: parte fissa 1,77313 (euro/mq) + parte variabile 5099.38447 (euro)
  • 3 componenti: parte fissa 1.980663 (euro/mq) + parte variabile 115.94855 (euro)
  • 4 componenti: parte fissa 2.15040 (euro/mq) + parte variabile 143.55535 (euro)
  • 5 componenti: parte fissa 2.32016 (euro/mq) + parte variabile 176.68351 (euro)
  • 6 e oltre componenti: parte fissa 2.45221 (euro/mq) + parte variabile 193.24759 (euro)

Metri quadri e numero di abitanti anche per il calcolo della Tari a Roma. In tal caso il Comune capitolino ha reso disponibile on line un utile calcolatore aggiornato con le nuove tariffe che riducono il costo annuale del 1,5% rispetto al 2014. (Delibera A.C. n. 15 del 25 marzo 2015).

Per poter applicare la Tari gli immobili devono essere suscettibili di produrre rifiuti. Possono esserci quindi casi in cui locali non sono utilizzabili per condizioni oggettive. Ad esempio se la casa è vuota e mancano arredi e non via sia l’allaccio a nessuna utenza domestica (acqua, luce, gas, telefono). In questo caso non si deve pagare la Tari. Se però vi sono mobili o l’allaccio anche di una sola utenza, non scatta l’esenzione.

In merito agli sconti dal pagamento della tariffa, i singoli Comuni possono anche decidere di applicare riduzioni o esenzioni per la prima casa. In questi casi bisogna sempre verificare il regolamento Tari del proprio Comune di residenza. Così nella Capitale alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti possono chiedere l’esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti per l’immobile detenuto a titolo di abitazione principale direttamente al Comune. Tali requisiti sono:

  • non aver debiti concernenti la tariffa rifiuti o la precedente TARES maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’esenzione
  • essere in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 6.500 euro.

Ma anche la presenza di figli può essere motivo di riduzione dal pagamento della Tari, sempre a discrezione del Comune. Ad esempio a Milano è prevista una riduzione del 10% della tariffa per nuclei familiari composti da 3 membri di cui 1 adulto e 2 minorenni dimoranti in alloggi su superficie pari o inferiore a 80 metri quadri ovvero nuclei familiari composti da 2 persone di cui 1 adulto e 1 minorenne che dimorano in un alloggio di superficie pari o inferiore a 80 metri quadri.

Con la bella stagione inoltre molti sono i proprietari di una seconda casa che decidono di renderla disponibile come casa vacanza. In questi casi la tariffa rifiuti deve essere pagata sempre dal proprietario visto che la legge prevede proprio in caso di detenzione temporanea dell’immobile non superiore ad un arco di tempo pari a 6 mesi nell’anno, l’obbligo di versamento in capo al proprietario. Possono esserci tuttavia delle riduzioni, sempre a discrezione del Comune. Come a Milano dove si prevede uno sconto del 30% nel caso di abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo come nel caso di case vacanza o ancora a Torino ove si prevede una riduzione in tal caso del 20%.

 

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