Tari: calcolo della superficie imponibile e le tariffe

Per il calcolo della superficie imponibile su cui applicare la tassa si fa riferimento alla superficie calpestabile nella misura dell'80 per cento, mentre per il calcolo delle tariffe si può utilizzare il metodo normalizzato a scelta dei singoli comuni.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 03/03/2014 Aggiornato il 03/03/2014
Tari: calcolo della superficie imponibile e le tariffe

Dal 1° gennaio 2014 la legge di stabilità ha introdotto una nuova tassa sui rifiuti, la tari che sostituisce Tarsu e Tares e insieme alla tasi e all’IMU costituisce la nuova tassa sulla casa, la IUC. Ecco come individuare la superficie imponibile e quali sono le tariffe applicabili per la nuova Tari. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte (anche gli inquilini quindi), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche se la stessa legge lascia ampia libertà ai comuni di determinare gli importi della tassa. Importi che devono tener conto innanzitutto della superficie imponibile dell’immobile su cui pagare la tassa sui rifiuti.
Superficie imponibile
Per ciò che riguarda proprio la superficie imponibile, nella legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013, si prevede un interscambio di dati con l’agenzia del Territorio per l’acquisizione delle superfici catastali e al contempo ogni comune può utilizzare il criterio dell’80 per cento della superficie calpestabile per individuare la superficie imponibile ai fini della nuova Tari.
Tariffe
Per ciò che invece riguarda il capitolo tariffe, ogni comune può utilizzare il metodo normalizzato indicato dal DPR n. 158 del 1999 secondo cui la tariffa deve essere commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Da ultimo si sottolinea che anche per la Tari, così come per la vecchia Tares, si prevede l’obbligo dichiarativo ossia la presentazione della dichiarazione riguardante la nuova tassa rifiuti, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione.

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