Sulle case sfitte, Irpef al 50%

Ecco cosa cambia per le case sfitte in relazione all’imponibile Irpef e relative addizionali.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 05/02/2014 Aggiornato il 05/02/2014
Sulle case sfitte, Irpef al 50%

Tante le novità introdotte sulla casa dalla legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013. Non soltanto l’introduzione della Iuc, composta da imu, tari e Tasi, ma anche la tassazione per gli immobili sfitti, che come la tassa sui servizi comunali (Tasi), dovrà essere pagata tanto dai proprietari, quanto dagli affittuari.
L’articolo 1, comma 717 della legge di stabilità 2014, infatti, prevede che il reddito degli immobili ad uso abitativo che non siano stati locati e che sono situati nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale, soggetti all’Imu, concorrono a formare la base imponibile Irpef e delle addizionali relativi nella misura del 50%.

In sostanza, sulle case sfitte ubicate nello stesso comune in cui si trovi l’abitazione principale, il contribuente vedrà il suo reddito tassato per il 50% e con effetto retroattivo, cioè già dal periodo di imposta 2013. Ciò significa che, al momento della compilazione del modello 730/2014, i proprietari di seconde case non potranno esimersi dal pagamento dell’Irpef fondiaria sugli immobili di proprietà sfitti al 50%. Una novità che coinvolge allo stesso modo anche gli immobili concessi a titolo gratuito a parenti o affini. Così avremo che sugli immobili che non siano adibiti ad abitazione principale e che rimangano non locati dal contribuente, questi pagherà dal 2014 l’Imu, la Tasi e l’Irpef e le relative addizionali al 50%.

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