Modello Unico 2014, la scadenza per la presentazione è il 30 settembre

Si avvicina la scadenza del 30 settembre per la presentazione del modello Unico 2014. Ecco chi sono i soggetti obbligati alla presentazione, le modalità per trasmetterlo all’Agenzia delle entrate e le novità fiscali in vigore da quest’anno.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 18/09/2014 Aggiornato il 18/09/2014
Modello Unico 2014, la scadenza per la presentazione è il 30 settembre

Entro il 30 settembre 2014 i contribuenti devono presentare in via telematica il modello Unico 2014. L’Unico persone fisiche è un modello unificato che permette di presentare più dichiarazioni fiscali. Sono tenuti a presentarlo i contribuenti che nel 2013 hanno posseduto redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, coloro che devono presentare anche una delle dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato, nonché coloro che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. E non solo. Anche i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2014 e/o CUD 2013) e quei lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa, sono tenuti a presentare il modello Unico.

La prossima scadenza per la presentazione è il 30 settembre 2014, per chi sceglie di inviare all’Agenzia delle entrate il modello in via telematica. Il modello è reperibile in pdf, gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate ( http://www.agenziaentrate.gov.it.).

Per presentare l’Unico in via telematica si deve essere registrati ai servizi offerti dall’Agenzia (Entratel o Fisconline) oppure rivolgersi agli uffici delle Entrate o ancora a professionisti, associazioni di categorie, CAF e altri soggetti abilitati. La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.

Si può presentare l’Unico anche presso gli uffici postali. Il servizio è gratuito per il contribuente e la dichiarazione va inserita in una busta dalla cui finestra risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Il contribuente riceverà una copia che va conservata con cura.

Le novità fiscali

Il modello Unico 2014 presenta un serie di novità fiscali molto importanti. Tra queste abbiamo: 

  • l’indicazione della rendita catastale dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario dei terreni senza operare alcuna rivalutazione;
  • l’indicazione delle spese sanitarie per intero senza la riduzione della franchigia di euro 129,11;
  • l’aumento dell’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
  • il riconoscimento per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 della detrazione fiscale nella misura del 50%;
  • il riconoscimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili;
  • il riconoscimento per l’anno 2013 della detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65%;
  • nel caso di opzione per la cedolare secca, la riduzione dal 19 al 15% della misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere;
  • per i fabbricati concessi in locazione, la riduzione dal 15 al 5% della deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;
  • il concorso del reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.
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