Iuc 2014: tutto sull’Imposta Unica Comunale

Tutto sulla Iuc, la nuova Imposta Unica Comunale, composta da Imu, Tasi e Tari.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 14/01/2014 Aggiornato il 17/01/2014
Iuc 2014: tutto sull’Imposta Unica Comunale

Anno nuovo, tasse nuove. Dal 1° gennaio, con la legge di stabilità, ha fatto il suo debutto la iuc, l’Imposta Unica Comunale. Questa nuova service tax è l’imposta chiamata a riunire il collage delle diverse imposizioni fiscali sulla casa e la sua caratteristica principale è la composizione in tre parti: quella patrimoniale, cioè l’Imu, che tassa il possesso di un’unità immobiliare; quella sui servizi indivisibili, detta tasi, che copre i costi di quelle attività comunali offerte in modo tout court a vantaggio di tutta la cittadinanza (si va dall’illuminazione cittadina alla manutenzione delle strade); quella sui rifiuti, chiamata Tari, che prende il posto della Tares o di altre sigle utilizzate per la tassa sui rifiuti, dalla Tia alla vecchia Tarsu.

L’Imu sopravvive per i possessori di prime abitazioni di lusso, per le seconde case e per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (case, capannoni, negozi, alberghi, etc). La Tasi, cioè il tributo sarà a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. La Tari sarà a carico degli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

Poste le premesse, nel concreto la strada è ancora tutta da definire. Il primo appuntamento con il fisco è atteso per la metà di giugno. Tuttavia, su aliquote, detrazioni e scadenze delle singole componenti della Iuc la politica continua a discutere. La quadra, soprattutto per ciò che riguarda la Tasi, non è ad oggi trovata. Mentre si affaccia la possibilità che, ancora più che in passato, sia lasciata ai Comuni la massima facoltà di decidere come applicare la tassa, all’interno di uno schema pre-disegnato dallo Stato. Per ciò che riguarda le scadenze, se per l’Imu sulle seconde case dovrebbero restare in vigore le vecchie regole e i pagamenti annuali dovrebbero essere divisi in due, con scadenza 16 giugno e saldo 16 dicembre, per Tari e Tasi la legge di stabilità (dopo che il Parlamento ha cancellato la previsione di quattro rate annuali a partire dal 16 gennaio) indica come regola generale l’articolazione in due rate, a distanza di sei mesi l’una dall’altra, con la possibilità di optare per il versamento in un’unica soluzione al 16 giugno. Il resto viene lasciato in facoltà ai Comuni, che potranno decidere per date differenziate.

Situazione di incertezza ancora più marcata sul capitolo aliquote e detrazioni. Specie per la Tasi non è ancora chiara quale sarà il tetto all’aliquota di base. La legge di stabilità dava come limite massimo il 2,5 per mille per la prima casa e un 10,6 per mille (derivante dalla somma di Tasi e Imu) per la seconda abitazione e gli immobili di altra categoria. Tuttavia sono in corso ritocchi, contenuti in un emendamento al decreto sugli enti locali. Il testo concede la possibilità di un incremento di questi valori dallo 0,1 allo 0,8 per mille. Tale maggiorazione sarà “spalmabile” tra abitazione principale e prelievo su tutti gli altri immobili: spetterà ai primi cittadini decidere con quale gradazione. Così come ai municipi viene lasciata la facoltà di decidere sulle detrazioni, misura “compensatoria” per chi deciderà di avvalersi dell’aumento dell’aliquota.

in collaborazione con Federamministratori/Confappi, http://www.fna.it

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