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Ultimo appuntamento dell’anno con le tasse sulla casa il prossimo 16 dicembre, la scadenza per il versamento del saldo della nuova imu, l’imposta che accorpa Imu e Tasi. Da quest’anno non si pagheranno due rate diverse per l’IMU e per la Tasi ma una unica. Come prima l’IMU e la Tasi, anche la nuova IMU si versa in due rate, una in scadenza il 16 giugno e una appunto il 16 dicembre.
Saldo nuova IMU: quando si paga sulla prima casa
Anche per la nuova IMU valgono le stesse regole previste in precedenza. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e la nuova IMU non si paga sull’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, quindi di lusso e/o di pregio. Il 16 dicembre prossimo devono quindi pagare i proprietari per immobili adibiti ad abitazione principale se nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero case signorili, ville e castelli.
Saldo nuova IMU seconda casa
La nuova IMU si paga sempre sugli immobili diversi dall’abitazione principale, quindi le seconde case, a prescindere dalla categoria catastale.
Tuttavia, in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, è stata prevista l’esenzione dal pagamento dell’acconto del 16 giugno e ora anche del saldo del 16 dicembre. In particolare sono stati esentati dal versamento della rata di dicembre gli immobili:
– adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
– rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
Inoltre è bene precisare, sempre in tema esenzioni, il governo ha cancellato la seconda rata Imu per i titolari della attività colpite dalle chiusure e dalle limitazioni di orario imposte dai vari Dpcm per arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus, come bar, ristoranti, palestre e sale giochi.
Calcolo saldo nuova IMU 2020
Per il calcolo dell’imposta che unisce IMU e Tasi, si seguono le stesse regole. Quindi si individua prima la base imponibile, costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, il moltiplicatore 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le aliquote comunali: possibile conguaglio a febbraio
Al calcolo ottenuto vanno poi considerate le aliquote decise dai Comuni. Se per l’acconto dovuto entro il 16 giugno si è applicata l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, versando in pratica la metà di quanto pagato a titolo di IMU + TASI per l’anno 2019, entro il 16 dicembre si deve versare il saldo a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate ad ottobre dai singoli Comuni.
Tuttavia nella legge di conversione del decreto di proroga dello stato d’emergenza Covid-19 si è deciso che i Comuni avranno tempo fino al 31 dicembre per approvare le nuove aliquote per il 2020, che dovranno essere pubblicate entro il 31 gennaio sul sito del MEF. Quindi in sostanza, per il saldo della nuova Imu 2020 dovranno essere utilizzate le aliquote approvate dal Comune con delibera trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2020 (e pubblicate entro il 16 novembre sul sito del Mef). In caso di mancata pubblicazione entro tale data, la seconda rata dovrà essere calcolata in base alle aliquote del 2019 e sarà quindi uguale all’acconto di giugno.
In questo caso, il contribuente avrà tempo fino al 28 febbraio per pagare il conguaglio 2020, che sarà uguale alla differenza tra quanto corrisposto il 16 dicembre – scadenza che rimane invariata – e quanto dovuto in base alle nuove aliquote.