Arriva il perdono fiscale per chi non ha pagato entro il 16 giugno 2014 la prima rata dell’imu e della Tasi. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 23 giugno, conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi in merito alle sanzioni da applicare a chi non ha pagato l’Imu e la Tasi scadute lo scorso 16 giugno. Rispondendo ai numerosi quesiti formulati dai Comuni in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data del 16 giugno 2014, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento sia della Tasi sia dell’IMU (quest’anno dovuta solo sulle abitazioni di lusso e sulle seconde case), ha stabilito che siano i Comuni a decidere il tempo del perdono fiscale. Il riferimento normativo è all’articolo 10 dello Statuto del contribuente che prevede la non irrogazione di sanzioni e interessi moratori al contribuente, qualora la violazione, in questo caso il mancato pagamento dell’Imu e della Tasi entro il 16 giugno, dipenda da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”. Spetterà quindi ai singoli Comuni stabilire un termine ragionevole (l’ipotesi suggerita è di un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, quindi il 16 luglio 2014), entro il quale i contribuenti possono pagare Imu e Tasi senza applicazione di sanzioni e interessi.