Appuntamento il 16 giugno 2014 per il pagamento dell’acconto dell’imu dovuta per il 2014 dai proprietari di abitazioni principali (ma solo se di lusso o di pregio) e di seconde case. Ma come si calcola l’acconto? Quali sono i passaggi da seguire? Le regole per il calcolo dell’imposta municipale propria non sono cambiate rispetto agli anni passati.
Innanzitutto va stabilita la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile che viene individuato prendendo a riferimento la rendita catastale, rivalutata del 5% a cui si applicano i moltiplicatori previsti per legge.
Questi moltiplicatori ( anche detti coefficienti) sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è stato pari a 60 nel 2012;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Si ricorda che la base imponibile è ridotta del 50 per cento, ai fini IMU, per specifici immobili come:
- fabbricati di interesse storico o artistico
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
- dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. ( In questo caso l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva).
Il valore ottenuto dalla rendita catastale (rivalutata al 5%) e i coefficienti deve essere sommato alle aliquote decise dai singoli comuni e dai mesi di possesso dell’immobile, visto che l’Imu è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali o di godimento.
In riferimento alle aliquote, si ricorda che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. Tuttavia, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Si può prevedere anche l’applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
Non bisogna poi dimenticare che possono esserci le detrazioni per l’abitazione principale. Da quest’anno infatti dall’Imu dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se poi l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale alla quota di possesso, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.