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Lunedì 17 giugno è l’ultimo giorno utile per pagare la prima rata dell’imu dovuta per il 2019. In vista della scadenza facciamo un riepilogo su chi deve pagare l’imposta, come e quando.
IMU 2019 prima e seconda casa: quando si deve pagare
L’IMU, l’Imposta Municipale sugli Immobili, non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle censite nelle categorie catastali di lusso e di pregio. Cos’è l’abitazione principale? Per essa si intende quell’immobile in cui il possessore e la sua famiglia dimorino abitualmente e abbiano la residenza anagrafica. L’imposta è dovuta allora sull’abitazione principale solo se rientra nella categoria catastale di lusso e/o di pregio ossia:
- A1 abitazioni di tipo signorile
- A8 abitazioni in ville
- A9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Di conseguenza l’imposta non si paga quando l’abitazione principale rientra nella categoria catastale:
- A2 civile abitazione
- A3 abitazioni di tipo economico
- A4 abitazioni di tipo popolare
- A5 abitazioni di tipo ultrapopolare
- A6 abitazioni di tipo rurale
- A7 abitazioni in villini.
Per verificare la categoria catastale di appartenenza del proprio immobile, basta visionare il proprio atto di acquisto. Sugli immobili diversi dall’abitazione principale, l’IMU si paga sempre a prescindere dalla categoria catastale. Quindi seconde e terze case, sia sfitte che concesse in locazione.
Sono equiparate per legge all’abitazione principale e come tale non pagano l’imposta le seguenti fattispecie:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).
Il Comune, inoltre, ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Calcolo IMU 2019 prima rata
Il calcolo dell’Imu segue regole precise: in primo luogo va individuata la base imponibile che è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei coefficienti previsti per legge che sono:
- 160 per le abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi (categoria catastale da A/1 a A/11 – escluso A/10)
- 80 per uffici o studi privati (categoria A10)
- 140 per collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli (categoria catastale da b1 a b8)
- 55 per negozi e botteghe (categoria catastale c1)
Al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente previsto per legge si applicano poi le aliquote previste dai Comuni che devono essere pubblicare in un’apposita sezione del sito del Ministero delle finanze. Il calcolo della prima rata dell’IMU 2019 dovrà essere effettuato sulle base delle aliquote deliberate dai Comuni l’anno scorso e che è possibile verificare sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Come si paga l’IMU
Il contribuente può scegliere di pagare con modello f24 o bollettino di conto corrente postale. Per chi sceglie di pagare con il modello F24, reperibile on line gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli abilitati, questo deve essere compilato con molta attenzione. In particolare andranno indicati i codici tributo che sono:
- “3912” per l’abitazione principale e relative pertinenze
- “3913” per fabbricati rurali ad uso strumentale
- “3914” per i terreni
- “3916” per le aree fabbricabili
- “3918” per gli altri fabbricati.
Se invece si sceglie di pagare l’imposta con i bollettini postali cartacei, il numero di conto corrente è “1008857615”, valido su tutto il territorio nazionale e il bollettino deve essere intestato a “Pagamento Imu”.