Imposta di registro sulla compravendita immobiliare

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2014? Aumenti da 168 a 200 euro per l’imposta di registro, quelle ipotecaria e catastale sulle compravendite dal 1 gennaio 2014 per effetto del D.L. n. 104/2013

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 03/12/2013 Aggiornato il 04/12/2013
Imposta di registro sulla compravendita immobiliare

Dal 1 gennaio 2014 aumentano l’imposta di registro e quelle ipotecarie e catastali sugli atti traslativi che riguardano la proprietà di immobili, come compravendite e permute, passando dagli attuali 168 euro a 200 euro. Tutto questo per effetto del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Il decreto in questione, aumentando la misura delle imposte da applicare agli atti traslativi riguardanti gli immobili, concorre così a ridisegnare la tassazione indiretta di registro, ipotecaria e catastale sulla casa, al fine di garantire la copertura finanziaria delle maggiori spese in materia di istruzione contenute nel decreto. Dal 1 gennaio 2014 gli importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per compravendite immobiliari, permute eccetera subiranno un aumento di 32 euro. Ma il decreto in questione non si limita ad aumentare gli importi di dette imposte, ma interviene anche a modificare la tassazione degli atti immobiliari, già disposta dall’art. 10 del D.Lgs. 23/2011, il cosiddetto decreto sul ”Federalismo fiscale”.

Federalismo fiscale: disciplina attuale – Il decreto sul federalismo fiscale aveva previsto:

  • imposta registro al 2% per l’acquisto prima casa
  • imposta registro al 9% per tutti gli altri casi
  • esenzione dall’imposta di bollo e da quelle ipotecarie e catastali.

La novità dal 2014: ora il decreto legge n. 104 del 2013 ha sì mantenuto le due aliquote al 2 e al 9 per cento per l’imposta di registro, ma ha aumentato quelle ipotecarie e catastali a 50 euro. Volendo ricapitolare così dal 1 gennaio 2014, l’imposta di registro aumenterà a 200 euro, mentre si applicherà l’aliquota al 2% per tutti gli acquisti di immobili da adibire a prima casa (eccezion fatta per immobili di lusso ossia quelli rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e al 9% per tutti gli altri atti a titolo oneroso riguardanti immobili di qualsiasi specie (residenziali e non), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà, ovvero degli altri diritti reali di godimento, ivi compresa la costituzione e la rinuncia agli stessi, nonché per gli atti di espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi. Questo per l’imposta di registro. Le imposte ipotecarie e catastali invece, dall’esenzione totale subiranno un aumento di importo pari a 50 euro.

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