Cedolare secca

La cedolare secca sugli affitti è un’imposta che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionali da pagare sui canoni di locazione, insieme all’imposta di bollo e a quella di registro. È il proprietario dell’immobile dato in affitto che deve optare per questa tassazione alternativa dei canoni di locazione di immobili che rientrano nelle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. L’aliquota è ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. È possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. 

L’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

Che cosa è la cedolare secca e la novità per gli affitti brevi

Che cosa è la cedolare secca e la novità per gli affitti brevi

03/06/2024 Cedolare secca

L'opzione della cedolare secca, quando si deve locale un immobile di proprietà, risulta vantaggiosa sotto diversi aspetti. Anche nel caso di affitti brevi. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le ultime novità in vigore dal 2024.  »