Per ottenere il rimborso del canone Rai, basta presentare istanza all’Agenzia delle Entrate sulla base di un modello reperibile gratuitamente sul sito della stessa Agenzia o su quello della Rai. Da quest’anno il canone Rai è entrato nella bolletta della luce grazie alla Legge di Stabilità 2016. L’imposta deve essere pagata da chi detiene un apparecchio televisivo, detenzione che si presume se è attiva un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica. Chi però non ha la televisione per evitare l’addebito del canone nella bolletta può presentare la dichiarazione di non detenzione all’Agenzia delle Entrate. Oltre a coloro che non possiedono la televisione, non devono pagare il canone Rai neanche i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. Tuttavia può capitare che tali soggetti si vedano addebitato il canone Tv nella bolletta. Cosa fare?
La richiesta di rimborso del canone Rai non dovuto e tuttavia addebitato nelle fatture elettriche può essere presentata direttamente dall’intestatario della bolletta o dai suoi eredi. L’invio può essere fatto dal servizio on line che le Entrate mettono a disposizione dal 15 settembre il cui accesso però è consentito se dotati di credenziali ad Entratel o Fisconline, i servizi web dell’Agenzia. Per chi fosse poco pratico con internet può sempre inviare la richiesta di rimborso in modalità cartacea tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, SAT- Sportello abbonamenti TV- Casella Postale 22-1012 Torino”, insieme a copia di un valido documento di riconoscimento. Per l’invio in modalità postale, per la data farà fede il timbro postale.
Ma come compilare il modello di rimborso? Dopo aver indicato una serie di generalità, come i dati anagrafici e l’anno di imposta a cui si riferisce il canone TV, andranno indicati:
- il codice del POD (punto di prelievo – informazione presente nella fattura/bolletta).
- il numero identificativo delle fatture/bollette in cui è stato addebitato il canone di cui si richiede il rimborso (informazione presente nella fattura/bolletta)
- l’importo del canone di cui si richiede il rimborso per ciascuna fattura in cui è stato addebitato.
Poi andranno indicati i motivi del rimborso del canone Rai con vari codici, ognuno corrispondente ad una diversa motivazione:
- il codice “1” identifica la situazione in cui il richiedente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva
- il “2” è riservato ai soggetti esenti in base a convenzioni internazionali, quali agenti diplomatici, funzionari o gli impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile, militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia
- il “3” individua i casi in cui il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione)
- il “4” deve essere indiato quando il canone Rai è stato pagato anche su un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia
- il “5” va indicato dal richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che né lui né i suoi familiari sono in possesso di apparecchi Tv
- il “6” identifica motivi diversi dai precedenti.
Chi esegue i rimborsi? Direttamente le imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità ma in ogni caso entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso trasmessa dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.