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Il canone Rai 2023 rimane nella bolletta della luce. Nessuna novità in vista per il prossimo anno a dispetto delle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, che avevano ipotizzato un distacco del canone TV dalla bolletta di casa per l’energia elettrica. È il ministero dell’economia e delle finanza ad aver confermato che “le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano fondate”.
Canone Rai nella bolletta: chi paga e chi no
Dal 2016 il canone Tv viene addebitato nella bolletta della luce quando è attiva un’utenza per la fornitura di luce e come tale si presume il possesso della televisione. Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Il canone è un’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo e si paga a prescindere da quali canali si guardino. L’importo del canone è di 90 euro annui, spalmati nelle bollette bimestrali e non può più essere pagato tramite bollettino postale.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica.
Chi però non ha la tv può chiedere l’esonero dal pagamento del canone presentando una dichiarazione e sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo. La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
- tramite l’applicazione web
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).
Inoltre possono fruire dell’esonero dal versamento del canone Tv, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8mila euro. Occorre anche in tal caso presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
E se hai già pagato il canone Rai?
Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone tv per uso privato pagato mediante addebito in bolletta di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello. L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web.
Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Nell’istanza di rimborso presentata dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale va indicato, tra le altre cose, il motivo della richiesta. E’ necessario, quindi, scegliere tra le seguenti 6 causali:
- codice 1 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro
- codice 2 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (per esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva
- codice 3 -il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione
- codice 4 – il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
- codice 5 – il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica
- codice 6 – il richiedente ha una motivazione diversa dalle precedenti . In questo caso riassume in sintesi il motivo della richiesta
Come avviene il rimborso?
I rimborsi dei contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Fonti / Bibliografia
- Schede - Canone TV - Dichiarazione sostitutiva (invio online) - Agenzia delle EntrateDichiarazione sostitutiva (invio online)
- Schede - Canone TV - Rimborso del canone TV addebitato in bolletta - Agenzia delle EntrateRimborso del canone TV addebitato in bolletta