Il canone rai può essere pagato anche in forma rateale, ma solo da specifici soggetti e a particolari condizioni. Vi spieghiamo quali. L’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo, il canone Rai, deve essere versata indipendentemente dall’utilizzo o meno della televisione. Per il 2014 l’importo è di 113,50 euro e il termine ultimo ufficiale è scaduto il 31 gennaio scorso. Il pagamento del canone può avvenire anche in forma rateale almeno per i pensionati, che possono fare apposita istanza di pagamento a rate del canone di abbonamento alla televisione. Tali soggetti devono dichiarare un reddito annuo non superiore a 18mila euro lordi e devono essere i legittimi ed effettivi proprietari dell’abbonamento alla televisione. La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico. L’istanza, che deve recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori. In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Il limite reddituale di 18mila euro deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente a quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell’anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.
Tale richiesta deve essere indirizzata all’ente pensionistico di riferimento che comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l’effettuazione del pagamento rateale è stata accolta, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, o se la stessa è stata respinta. In tal caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell’abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
Le rate trimestrali o semestrali hanno precise scadenze e importi, ossia:
• rate trimestrali: scadenti il 31 gennaio e il 31 luglio, di 57,92 euro ognuna,
• rate semestrali: scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre con importo ognuna pari a 30,16 euro.
Se l’importo della pensione risulta insufficiente, l’ente pensionistico deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo, e dall’Agenzia delle entrate – SAT Sportello – abbonamenti TV le modalità di versamento.