Canone Rai 2024: quanto si paga quest’anno? Tutto quello che serve sapere

L'importo del canone Tv per il 2024 è di 70 euro spalmati nella bolletta elettrice. Per quei nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv, si può pagare con F24 entro il 31 gennaio.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 29/01/2024 Aggiornato il 31/01/2024
TCL TV serie EC78

Il canone Rai 2024 rimane nella bolletta della luce ma l’importo scende da 90 a 70 euro.

Per i cittadini per i quali l’addebito del canone avviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Canone Rai nella bolletta: chi paga e chi no

Dal 2016 il canone Tv viene addebitato nella bolletta della luce quando è attiva un’utenza per la fornitura di luce e come tale si presume il possesso della televisione. Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Il canone è un’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo e si paga a prescindere da quali canali si guardino. L’importo del canone è di 70 euro annui, spalmati nelle bollette bimestrali e non può più essere pagato tramite bollettino postale.

Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. 

Chi deve pagare il canone con il modello F24

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (70,00 euro per il 2024)
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45, 94 euro a rata; 35,73 euro a rata per il 2024)
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23, 93 a rata; 18,62 euro a rata per il 2024).

Come pagano i residenti all’estero

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo. In tal caso tali contribuenti che, non sono titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia, possono eseguire il versamento del canone TV mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate:

  • Codice Iban IT95O0760101000000000003103 e Codice BIC BPPIITRRXXX in caso di rinnovo dell’abbonamento
  • Codice Iban IT16Z0760101000000000009100 e Codice BIC BPPIITRRXXX per i nuovi abbonati.

Nella causale del versamento occorre indicare le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del contribuente
  • codice tributo (TVRI in caso di rinnovo dell’abbonamento televisivo, TVNA per i nuovi abbonati)
  • anno di riferimento (nel formato: AAAA).

Cosa fare se non si ha la televisione

Chi però non ha la tv può chiedere l’esonero dal pagamento del canone presentando una dichiarazione e sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo. La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

Esonero dal canone tv

Inoltre possono fruire dell’esonero dal versamento del canone Tv,  i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni e con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8mila euro. Occorre anche in tal caso presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

E se hai già pagato il canone Rai?

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone tv per uso privato pagato mediante addebito in bolletta di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello. L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. 

Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Nell’istanza di rimborso presentata dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale va indicato, tra le altre cose, il motivo della richiesta. È necessario, quindi, scegliere tra le seguenti 6 causali:

  • codice 1 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro
  • codice 2 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (per esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva
  • codice 3 -il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione
  • codice 4 – il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
  • codice 5 – il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica
  • codice 6 – il richiedente ha una motivazione diversa dalle precedenti . In questo caso riassume in sintesi il motivo della richiesta

Come avviene il rimborso?

I rimborsi dei contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Nell’istanza di rimborso presentata dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale va indicato, tra le altre cose, il motivo della richiesta. È necessario, quindi, scegliere tra le seguenti 6 causali:

  • codice 1 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro
  • codice 2 – il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (per esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva
  • codice 3 -il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione
  • codice 4 – il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
  • codice 5 – il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica
  • codice 6 – il richiedente ha una motivazione diversa dalle precedenti . In questo caso riassume in sintesi il motivo della richiesta
  • nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza si può convenzionalmente indicare il 1° gennaio dell’anno di presentazione

Per quanto tempo conservare le bollette della luce?

Il canone è un’imposta che si paga indipendentemente dall’uso o meno della televisione e dal tipo di canali che si guarda e come tale quando si paga occorre conservare una prova dell’avvenuto pagamento. Nel caso dei vari tributi come l’Imu, il contribuente deve debitamente conservare una copia del modello F24 con cui ha versato l’imposta sulla casa e il tributo comunale sui servizi indivisibili, così anche quando si parla di canone Rai occorre conservare la bolletta pagata. Ma per quanto tempo?

Generalmente le bollette di luce pagate devono essere conservate per cinque anni: quelle che invece contengono l’addebito del canone Rai devono essere conservate per 10 anni. Il fisco ha così più tempo per stanare gli evasori visto che sono allungati i termini della prescrizione, ossia l’estinzione del diritto, prevista dal codice civile, che si verifica quando il titolare omette di esercitarlo per il tempo previsto dalla legge. Quando un diritto è prescritto, pertanto, il titolare non può più avanzare alcuna pretesa e il debitore non è obbligato a pagare.

Così se la bolletta della luce arriva a casa nel formato tradizionale, quello cartaceo, andrà conservata la ricevuta di pagamento in originale. Chi invece riceve la bolletta per mail dovrà salvare i file in formato elettronico. Se infine il pagamento avviene con domiciliazione bancaria, occorrerà conservare gli estratti conto.

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