Canone Rai esonero: richiesta entro il 31 gennaio

Fino al 31 gennaio 2024 si può chiedere l'esonero dall'addebito del canone Tv nella bolletta elettrica se non si possiede la televisione. Decorsa questa scadenza, si potrà sempre chiedere l'esonero ma avrà validità per il secondo semestre dell'anno.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 31/01/2024 Aggiornato il 31/01/2024
canone rai esenzione

Entro il 31 gennaio, chi non ha la televisione, può chiedere l’esonero dal pagamento del canone 2024.

Il canone è un’imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo e si paga a prescindere da quali canali si guardino. L’importo del canone è di 70 euro annui, spalmati nelle bollette bimestrali e non può più essere pagato tramite bollettino postale.

Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Ci sono dei casi però di esonero.

Esonero canone Rai: quando si può avere

Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

Esonero canone Rai per ultra 75enni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva  con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’esonero si applica se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Quando spetta l’esonero

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Come averlo

Se gli over75, con reddito basso, hanno già pagato il canone TV con la bolletta della luce, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso. 

La dichiarazione sostitutiva può:

  • essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Esonero per chi non ha la televisione

I contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica ma sprovvisti di televisione, per evitare l’addebito del canone in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv e come tale chiedere l’esonero dal pagamento.

Come farlo? Basta presentare una dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva (Quadro A) presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

Quando si presenta la dichiarazione e come

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2023 avrà effetto per tutto il 2024)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2024 avrà effetto per il secondo semestre del 2024).

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

Se si acquista un televisore nel corso dell’anno, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva per l’esonero, è necessario inviare una dichiarazione con la quale si indicano, nel quadro C, le variazioni intercorse.

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali anche:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
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