Canone Rai: chi paga se la casa è in affitto?

La Legge di Stabilità ha inserito il canone Rai direttamente nella bolletta della luce dal mese di luglio. Ma chi paga l'imposta se l'immobile è in affitto? Ecco tutte le risposte.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 16/09/2016 Aggiornato il 16/09/2016
canone rai

Il canone Rai da quest’anno è stato inserito nella bolletta della luce e ha un importo pari a 100 euro. Solo per il 2016 il pagamento del canone è suddiviso in due tranche: una di 70 euro addebitato nell’utenza di luglio, l’altra con i restanti 30 euro in quella di dicembre. Poi dal 2017 l’importo sarà spalmato sulle bollette bimestrali già da gennaio.

Il canone deve essere pagato da chiunque detenga un apparecchio televisivo e indipendentemente dai canali tv guardati. La detenzione della Tv viene presunta se è già attiva un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica. Tuttavia il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica e a prescindere dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv. Ne consegue che chi ha una seconda casa non pagherà due volte il canone Tv. A patto però che la casa non venga concessa in affitto. In merito proprio ai soggetti che vivono in affitto possono sorgere alcuni dubbi riguardo il versamento del canone.

In primo luogo si precisa che i soggetti che vivono in affitto sono tenuti a pagare il canone Tv, se ovviamente detengono un apparecchio televisivo. Qualora non fosse così possono inviare la cosiddetta dichiarazione di non detenzione compilando il Quadro A. La dichiarazione si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate o su quella del canone rai. La dichiarazione si può presentare mediante un’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati, opure in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione si può presentare dal 1° luglio 2016 e fino al 31 gennaio 2017 esonerando così  dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017. La dichiarazione però ha validità annuale quindi l’anno prossimo, se non cambiano le condizioni, si deve ripresentare. Le scadenze sono le seguenti:

  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dell’anno
  • dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo, ossia il 2018.

L’inquilino che invece detiene un apparecchio televisivo è sempre tenuto a pagare il canone Rai anche se l’utenza elettrica è intestata al locatore.  In tal caso il canone Rai non verrà addebito nella bolletta visto che per il locatore si tratta di seconda casa e quindi l’inquilino è tenuto a versare direttamente la quota dell’abbonamento tv usando il modello F24, reperibile gratuitamente anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

  • TVRI in caso di rinnovo abbonamento TV uso privato
  • TVNA in caso di nuovo abbonamento TV uso privato.

Tali codici dovranno essere riportati esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario”, indicando, inoltre, l’anno cui si riferisce il canone nel campo “anno di riferimento”. Il canone Rai si dovrà pagare con l’F24 solo per quest’anno entro il 31 ottobre 2016.

 

 

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