Canone Rai 2021: richiesta di esonero entro il 31 gennaio. Ecco chi può averlo

Entro il 31 gennaio si può fare richiesta di esonero dall'addebito del canone Tv nella bolletta elettrica ma solo se si rientra in specifiche casistiche. Ecco quali sono.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 13/01/2021 Aggiornato il 13/01/2021
canone rai esenzione

L’anno nuovo si apre con una scadenza molto importante che riguarda il canone Rai. Entro il 31 gennaio si deve presentare, per chi rispetta le condizioni previste dalla legge, un modello per evitare l’addebito automatico del canone nella bolletta della luce. Stessa scadenza per chi ha più di 75 anni ed è nelle condizioni per chiedere l’esonero.

Canone Rai nella bolletta

Il canone Rai per l’abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e dal 2016 è stato inserito nella bolletta elettrica. È stata introdotta così la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Ciò significa che laddove è attiva un’utenza per la fornitura della corrente elettrica, si presume che vi sia anche un apparecchio televisivo e come tale si deve pagare il canone Tv. Ma la legge ha previsto anche dei casi di esonero dal pagamento del canone.

Esonero canone Rai per chi non ha la televisione

In casi particolari infatti il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone. I contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica ma sprovvisti di televisione, per evitare l’addebito del canone in bolletta, possono difatti dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv.

Come farlo? Basta presentare una dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva (Quadro A) presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello può essere presentato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A).

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 T. La scadenza per la presentazione di tale modello è il 31 gennaio esonerando così dall’obbligo del pagamento per l’intero anno: quindi presentando la dichiarazione entro il 31 gennaio 2021 si è esonerati per l’anno stesso.

Esonero canone Rai per over75anni

Anche i cittadini che hanno compiuto 75 anni possono chiedere l’esonero dal pagamento del canone Tv. In questo caso però, oltre all’età, occorre rispettare altre condizioni che sono:

  • avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro 
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti;

Chi si ritrova in queste condizioni può presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I del modello) con cui attesta il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

Si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per l’intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 dicembre 2020 o il 10 gennaio 2021, si ha diritto all’esenzione per l’intero anno 2021). Se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell’anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 febbraio 2021, si ha diritto all’esenzione per il secondo semestre 2021).

Il rimborso del canone già pagato

Chi ha pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può comunque chiederne il rimborso mediante un apposito modello da presentare in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Quando si può chiedere il rimborso? La legge indica le seguenti situazioni:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con le altre condizioni previste dalle legge
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) 
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione 
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica 
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

Sarà poi l’impresa elettrica mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, a erogare il rimborso entro 45 giorni.

Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: 4.67 / 5, basato su 6 voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!