In vista della scadenza il prossimo 31 gennaio 2014, ecco chi e come può fare disdetta dal canone rai. Il canone di abbonamento alla televisione si può disdire in tre situazioni, ossia per cessione dell’apparecchio, in caso di rottamazione, furto o incendio e in caso di suggellamento.
Disdetta per cessione
Il contribuente può chiedere la disdetta dal canone per cessione dell’apparecchio. In tal caso la comunicazione della disdetta, insieme alla generalità del nuovo detentore, deve essere inviata tramite raccomandata A/R indirizzata a: “Agenzia Entrate- Ufficio territoriale Torino 1, Sportello SAT, casella postale 22, 10121 Torino”. Dopo aver inviato la raccomandata, il contribuente si vedrà recapitare un modulo di dichiarazione integrativa che dovrà compilare indicando il tipo di apparecchio che viene ceduto e va sottoscritto dal cessionario e dal cedente.
Disdetta per rottamazione, furto o incendio
In tal caso il contribuente nella disdetta, anche qui da inviare per raccomandata allo stesso indirizzo di sopra, deve indicare di non detenere alcun apparecchio per rottamazione, furto o incendio. La disdetta in tal caso va inviata entro il 31 dicembre o entro il 30 giugno e permette di non pagare più il canone dal 1 gennaio o dal 1 luglio. Chi ha già pagato l’intera annualità non potrà comunque più chiedere il rimborso del canone.
Disdetta per suggellamento
Il contribuente può anche rinunciare al canone senza cedere l’apparecchio ad altri. In tal caso la disdetta va presentata entro il 31 dicembre e con essa si chiede il suggellamento dell’apparecchio. Suggellamento significa che l’apparecchio si rende inutilizzabile, chiudendolo in appositi involucri. Con la disdetta per suggellamento il contribuente deve versare l’importo di 5,16 euro per ogni apparecchio che suggella, da versare ad “Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Torino 1, Sportello SAT, casella postale 22, 10121 Torino. Vaglia e risparmi”.