730 integrativo, IVA, Tasi e IMU: le scadenze fiscali di fine 2014

Tanti sono gli appuntamenti con le tasse in questi ultimi mesi dell’anno. Per non perdersi nella “giungla” delle scadenze fiscali, ecco le date da segnare in agenda.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 06/11/2014 Aggiornato il 06/11/2014
730 integrativo, IVA, Tasi e IMU: le scadenze fiscali di fine 2014

scadenze fiscali: il 2014 sta per concludersi e i contribuenti dovranno fare i conti con diversi appuntamenti con Fisco. Tra acconti Iva, Ires, dichiarazioni e saldo imu e tasi è alto il rischio di trovarsi impreparati. Vi segnaliamo le date più importanti da segnare in agenda.

  • Si parte da lunedì 10 novembre 2014, termine ultimo per la consegna al dipendente e al pensionato del modello 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione da parte del CAF o del professionista di fiducia. Il 730 integrativo è un modello di dichiarazione dei redditi che i contribuenti dovevano presentare entro il 27 ottobre scorso al CAF o commercialista quando nel 730/2014 sono stati commessi errori, ad esempio sono stati indicati oneri deducibili o detraibili che comportano un maggior credito o un minor debito fiscale. Nel momento in cui ricevono il nuovo modello di denuncia dei redditi integrativo, il Caf o il professionista abilitato devono rilasciare al contribuente la ricevuta modello 730-2 che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione ed entro il 10 novembre devono poi elaborare e consegnare al contribuente, insieme alla copia della nuova dichiarazione, il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.

     

    Altra data importante è lunedì 17 Novembre, con una serie di scadenze fiscali diverse che vi elenchiamo di seguito:

  • Versamenti da Unico e Irap 2014: le persone fisiche titolari di partita Iva che si sono avvalse della facoltà di effettuare i versamenti 30 giorni dopo il termine previsto del 7 luglio, devono pagare la quarta rata delle imposte che risultano dalle dichiarazioni Unico e Irap 2014 (Irpef e relative addizionali, imposta sostitutiva sui minimi, Ivie cioè l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero eccetera) maggiorate dello 0,40%. Il versamento si effettua con il modello F24
  • Ravvedimento Tasi: per chi non ha pagato l’acconto del tributo comunale sui servizi indivisibili entro il 16 ottobre scorso, può farlo entro questa data, pagando oltre all’importo totale del tributo, la sanzione ridotta al 3% e gli interessi legali all’1% con il modello F24
  • IVA: i contribuenti Iva devono provvedere al versamento della nona rata dell’Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, utilizzando il modello F24 telematico
  • Ritenute sui redditi di lavoro: i sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, sempre con il modello F24.

 

Scadenze fiscali di dicembre 2014

  • 1 dicembre 2014: scadenza dei termini per il versamento dell’acconto Irpef 2014. Per capire se tale acconto è dovuto o meno occorre, occorre verificare l’importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2014 e se si supera l’importo di 51,65, l’acconto è dovuto nella misura pari al 100% del suo ammontare
  • 16 dicembre: saldo IMU sulle abitazioni principali solo se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e seconde case
  • 16 dicembre: seconda rata della Tasi per chi ha pagato l’acconto il 16 giugno o il 16 ottobre e versamento dell’importo totale per chi non ha pagato né a giugno né a ottobre in mancanza della delibera Comunale. Sono interessati dalla scadenza proprietari di prime e seconde case nonchè inquilini in affitto ( se lo prevede la delibera)
  • 18 dicembre: ultimo giorno utile per la presentazione in ritardo del modello di dichiarazione 770 ordinario e semplificato 2014. I sostituti di imposta (datori di lavoro) che non hanno rispettato la scadenza del 19 settembre (già oggetto di proroga) possono avvalersi del ravvedimento operoso e presentare la dichiarazione entro questa data, pagando però una sezione ridotta, pari a un decimo di 258 euro tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.
  • 27 dicembre: termine ultimo entro il quale i contribuenti obbligati alla liquidazione IVA annuale devono versare l’imposta sul valore aggiunto con il mod. F24
  • 29 dicembre: ultimo giorno per presentare in ritardo il modello Unico. Come prevede la legge se il contribuente presenta il modello entro 90 giorni dalla scadenza fissata (il 30 settembre), la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione di importo variabile da 258 a 1.032 euro. Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta pari cioè a 25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

 

 

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