Superbonus 90% (e 110%) e il contributo a fondo perduto da chiedere entro il 31 ottobre 2023

Per quali lavori è previsto il Superbonus e fino a quando è valido? Cos'è il nuovo contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90%, da richiedere entro il 31 ottobre 2023, e chi può farne richiesta? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla più rilevante detrazione per l'efficientamento energetico.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 03/10/2023 Aggiornato il 03/10/2023
Superbonus 90% (e 110%) e il contributo a fondo perduto da chiedere entro il 31 ottobre 2023

Il Superbonus è la maxi detrazione che permette di detrarre dalle tasse, in particolare dall’Imposta sui redditi delle persone fisiche, le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione fiscale spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Inoltre per tutto il mese di ottobre si può richiedere  il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Leggi prima tutto quello che c’è da sapere sul Superbonus e in fondo all’articolo trovi tutto sul contributo a fondo perduto.

Come funziona il Superbonus 90% (o 110%)

Condizione indispensabile per ottenere la detrazione del 90% (o del 110% in alcuni casi in cui i lavori siano già stati deliberati e completati in parte) riguarda gli interventi realizzati che nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato; questo documento ha una validità temporale di 10 anni. La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Quali sono i lavori che rientrano nel bonus? Interventi trainanti

Il Superbonus spetta se viene eseguito almeno uno di questi lavori:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spesa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento,il raffrescamento (nel solo caso in cui si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata mediante l’impianto di climatizzazione invernale, è ammessa l’installazione di scaldacqua a pompa di calore o di collettori solari dedicati. Gli impianti centralizzati o della singola unità immobiliare autonoma devono essere dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento UE 811/2013; generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche; apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%; collettori solari (esclusivamente per i Comuni montani non interessati da procedure di infrazione UE è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento; esclusivamente per gli edifici singoli è possibile ottenere il superbonus anche nelle aree non metanizzate, per l’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle).
  • interventi antisismici: tutti quelli che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. 

Superbonus e interventi trainanti di isolamento termico degli involucri edilizi

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per interventi di isolamento termico il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Attenzione – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 24/E del 08 agosto 2020 che, oltre l’ottava unità immobiliare, si procede come nell’esempio: nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro) e sommando i due importi ottenuti.

Usando il linguaggio matematico, in definitiva, il calcolo corretto della spesa massima ammissibile è dato da:

(N = numero unità immobiliari)
Spesa massima ammissibile = N x 40.000 per N <= 8;
Spesa massima ammissibile = N x 40.000 + (N-8) x 30.000 per N > 8

 

Superbonus e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta degli interventi, effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
    del 18 febbraio 2013
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria -PES pari almeno al 20%
  • collettori solari

Esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt, del decreto legislativo n. 102/2014).

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
  • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Attenzione – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 24/E del 08 agosto 2020 che, oltre l’ottava unità immobiliare, si procede come nell’esempio: nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro), e sommando i due importi ottenuti.

Usando il linguaggio matematico, in definitiva, il calcolo corretto della spesa massima ammissibile è dato da:

(N = numero unità immobiliari)
Spesa massima ammissibile = N x 20.000 per N <= 8;
Spesa massima ammissibile = N x 20.000 + (N-8) x 15.000 per N > 8

 

Quali sono i lavori che rientrano nel Superbonus? Interventi trainati

Si possono far rientrare nel Superbonus  anche le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, precedentemente elencati. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione del 90% (o del 110%) solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. 

  Gli interventi trainanti che possono essere agganciati al Superbonus sono:

  • interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e)
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

E anche  – a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici,
precedentemente elencati):

  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

Superbonus e interventi trainati: importi massimi detraibili per fotovoltaico e sistemi di accumulo

Per gli impianti solari fotovoltaici la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Per i sistemi di accumulo, integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. Il limite di spesa di 48.000 euro è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti.

 

Superbonus e interventi trainati: importi massimi detraibili per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013 spetta nella misura riconosciuta per questi stessi interventi, in relazione all’anno di sostenimento della spesa. Essa va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

  •  2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno
    di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno
    o più accessi autonomi dall’esterno
  • 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero
    massimo di otto colonnine
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero
    superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro (articolo 119, comma 8 del decreto Rilancio, in vigore fino al 31 dicembre 2020). Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

 

 Chi può usufruire del Superbonus?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus non spetta alle abitazioni signorili

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Quando scade il Superbonus?

Il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025 ma in diversa misura (vedi sotto come cambia la percentuale di sconto nei prossimi anni). E ci sono scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

Superbonus in 4 rate e una novità

 La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

 Inoltre viene concesso più tempo ai cessionari per fruire dei crediti d’imposta legati a Superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. L’opportunità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché le canoniche quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del Superbonus. L’opzione, sfruttabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, cioè quella da presentare quest’anno.

 

A chi spetta il Superbonus

Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
    professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Quali sono le aliquote e scadenze del Superbonus per i condomìni

Per i condomini, la misura della detrazione varia a seconda dell’anno di sostenimento delle spese.

In particolare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’aliquota è al 110% in tali ipotesi:

  • delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e se alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata la CILAS (Comunicazione inizio lavori asseverata),
  • delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e se alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la CILAS,

L’aliquota scende nella misura del 90%, nei casi diversi, mentre per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sarà nella misura del 70% e infine del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Quali sono le aliquote e scadenze per gli edifici plurifamiliari

Per le persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, il Superbonus scende al 90% dal 1 gennaio 2023. L’aliquota rimane al 110%:

  • per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

La misura scende poi al 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e al 65% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Quali sono le aliquote e le scadenze per le villette

Gli immobili unifamiliari su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare a fruire del Superbonus con aliquota al 110% fino al 30 settembre 2023.

Per interventi avviati nel 2023 su edifici unifamiliari, a seguito dell’intervento del decreto Aiuti quater, il Superbonus spetta nella misura del 90% a condizione che:

 - che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (restano esclusi, ad esempio, i comodatari ed i locatari);

 - che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente;

 - che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare”. 

Stop cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa alla detrazione, si poteva beneficiare del Superbonus non solo nella dichiarazione dei redditi ma anche optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

La stretta non si applica ai lavori già avviati e inoltre sono salvi anche:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%
  • limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi, rientranti nella disciplina del Superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici
  • interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori al 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore.

Salve anche le opzioni esercitate da: istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (articolo 119 citato, comma 9, lettere c), d) e d-bis). Le opzioni sono esercitabili a condizione che i soggetti in questione risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto e infine gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Attenzione: le informazioni contenute in questo articolo sono tratte dalla guida dell’Agenzia delle Entrate 2022 sul Superbonus ma aggiornate con le novità 2023. Si consiglia per aspetti specifici la consultazione diretta della guida nonché la consulenza di tecnici ed esperti.

 

 General contractor, che cosa è

La complessità dei lavori che danno diritto al Superbonus è tale per cui è da escludere che un soggetto possa pensare di fare tutto da solo. A tal proposito si sente spesso parlare, assieme alla maxi detrazione, del general contractor, o “contraente generale” è quel soggetto a cui il contribuente dà in appalto, dalla progettazione alla realizzazione, la pratica del superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza. In sostanza è un soggetto, persona fisica o società giuridica, individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione, soprattutto complessi come quelli inerenti il superbonus.

Il General Contractor in sostanza svolge il ruolo di interlocutore diretto sia con le imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera sia con le varie figure professionali, dai professionisti tecnici (progettista, termotecnico, strutturista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza) al commercialista fino all’amministratore nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali. In sostanza ci si rivolge al General Contractor perché gestisca le imprese e i professionisti coinvolti nell’intero processo, scegliendo così una soluzione “chiavi in mano”. 

Nell’ambito privato non abbiamo una vera e propria disciplina dedicata al contraente generale. Spesso è una società di costruzioni chiamata a realizzare l’opera a fungere anche da general contractor. Di solito il General Contractor paga direttamente imprese e professionisti  per i lavori connessi al superbonus, e poi fattura al cliente l’intera prestazione senza alcun ricarico. Nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al contribuente le spese relative ai servizi professionali, dovranno essere descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno effettuato la prestazione.

Su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 254 del 15.04.2021), in cui chiarisce che sono agevolabili con il Superbonus, oltre ai lavori, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, così come le altre spese collegate all’intervento effettivamente realizzato, come l’acquisto dei materiali, la progettazione, le altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, ad esempio perizie e sopralluoghi, e i costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, come l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei materiali.

Il superbonus non è applicabile invece al corrispettivo pagato al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta. In sostanza l’attività del general contractor non è detraibile con il superbonus

Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90%

C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90% in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate. Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.

Possono essere fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

Come presentare domanda?  L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

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