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Grande novità di quest’anno sul fronte delle agevolazioni fiscali per interventi in casa è il Superbonus previsto dal Decreto Rilancio che prevede la possibilità di fruire di una detrazione fiscale al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in merito ad interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Inoltre, al posto della fruizione diretta della detrazione, si prevede la possibilità in capo al contribuente di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Dal 15 ottobre 2020 è possibile comunicare l’opzione per cedere il credito di imposta o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Ma entriamo nei dettagli e cerchiamo di capire come funzionano i due istituti alternativi alla detrazione al 110%.
Sconto in fattura
La normativa sul superbonus ha introdotto la facoltà per il contribuente di optare, in luogo della detrazione al 110%, per uno sconto in fattura o per la cessione del credito. La novità è che da quest’anno si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche in caso di lavori recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione per ristrutturazione al 50% fino al 31 dicembre 2020 e di quelli che permettono di fruire del bonus facciate.
Soffermandoci sullo sconto in fattura (avevamo già parlato delle difficoltà riscontrate dagli utenti nel reperire aziende e ditte favorevoli a concedere per interventi di riqualificazione energetica lo sconto in questione e delle lamentele dei piccoli artigiani che non possono tenere il passo delle grandi aziende), tale sconto deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso e deve essere anticipato dal fornitore. Quest’ultimo potrà poi recuperare il contributo nella forma di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con la facoltà di procedere, a sua volta, anche a successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Lo sconto in fattura può anche essere praticato anche in misura parziale. Cosa significa? In questo caso il beneficiario potrà sfruttare direttamente la parte di spesa effettivamente sostenuta, trasferendo al fornitore – se d’accordo – la detrazione spettante sulla base dello sconto parziale effettuato.
Per comprendere al meglio questa situazione, l’Agenzia delle Entrate (circolare -24/E), fa un esempio concreto. Supponendo che la spesa per l’intervento agevolabile sia pari a 30.000 euro nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto sul corrispettivo pari a 10.000 euro avremo la seguente situazione:
– il fornitore potrà disporre di un credito d’imposta pari a 11.000 euro (110% di 10.000);
– il contribuente potrà far valere nella dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 rimasti a suo carico). Entrambi i soggetti potranno ovviamente cedere.
La cessione del credito con il superbonus 110%
L’alternativa allo sconto in fattura è invece la cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al 110%. Rispetto allo sconto in fattura non sembra possibile però cedere solo parzialmente il credito e quindi il beneficiario non può optare per trattenere su di sé una parte della detrazione spettante. Si può cedere il credito anche successivamente all’utilizzo diretto del superbonus: in tal caso la cessione verrà fatta sulla base delle rate residue di detrazione ancora spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Come esercitare l’opzione cessione del credito
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Dopodichè occorre effettuare una Comunicazione che può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Tale Comunicazione deve essere effettuata sulla base del modello reso reperibile on line dalle Entrate e inviata esclusivamente in via telematica, dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
In caso di lavori di ristrutturazione sull’immobile e di restauro delle facciate, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto beneficiario della detrazione fiscale in caso di lavori su singole unità immobiliari e dall’amministratore di condominio in caso di lavori su parti comuni.