Studenti universitari fuori sede: come scaricare le spese per l’affitto

Breve guida alle detrazioni per gli studenti fuori sede: requisiti, contratti ammessi e limiti di reddito per recuperare fino a 500 euro sull'affitto nella dichiarazione dei redditi.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 13/08/2026Aggiornato il 13/08/2026
Spese affitto universitari

Mandare un figlio a studiare lontano da casa comporta spesso una delle spese più pesanti per le famiglie: l’affitto. Tra canoni mensili, utenze e costi di mantenimento, il trasferimento in un’altra città può incidere in modo significativo sul bilancio familiare. Proprio per questo il sistema fiscale italiano prevede un’agevolazione che permette di recuperare parte della spesa sostenuta, purché siano rispettati precisi requisiti previsti dalla normativa.

La detrazione riguarda esclusivamente gli studenti universitari fuori sede e consente di portare in detrazione una parte dei canoni di locazione pagati durante l’anno. Tuttavia, non tutti gli affitti danno diritto al beneficio e non tutti gli studenti possono usufruirne.

Studenti universitari: la detrazione fiscale per l’affitto fuori sede

L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La norma consente di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di locazione pagati per gli studenti universitari fuori sede, fino a un importo massimo di spesa pari a 2.633 euro all’anno. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è di circa 500 euro, precisamente il 19% di 2.633 euro, indipendentemente dal fatto che durante l’anno siano stati sostenuti costi di affitto superiori.

Dal 2025 è entrata in vigore una modifica che interessa numerose detrazioni fiscali al 19%, compresa quella relativa agli affitti degli studenti universitari fuori sede. La Legge di Bilancio ha infatti introdotto un limite complessivo alle detrazioni per i contribuenti con un reddito superiore a 75.000 euro. Per chi ha un reddito inferiore a 75.000 euro, invece, continuano ad applicarsi le regole ordinarie. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha chiarito che anche la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies rientra nel nuovo plafond. Questo non significa che venga meno il diritto alla detrazione dell’affitto. Cambia invece il modo in cui vengono calcolate tutte le detrazioni al 19% spettanti ai contribuenti con redditi elevati. Se il totale delle detrazioni supera il limite previsto dalla legge, l’importo detraibile complessivo potrebbe essere riproporzionato o ridotto.

Quando l’affitto è detraibile

Per poter beneficiare dell’agevolazione non basta che lo studente viva in affitto durante gli studi universitari. La legge stabilisce infatti condizioni ben precise. 

Lo studente deve essere iscritto a un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza.

Inoltre, il Comune dell’ateneo deve trovarsi ad almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente e appartenere a una provincia differente. Restano ferme le deroghe previste dalla normativa per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, per i quali la distanza è ridotta a 50 km (mantenendo comunque il requisito della provincia diversa).

Anche l’immobile preso in locazione deve rispettare un requisito territoriale: deve trovarsi nello stesso Comune in cui ha sede l’università oppure in un Comune limitrofo. L’obiettivo della norma è sostenere le famiglie costrette a sostenere spese aggiuntive perché il figlio non può frequentare l’università rimanendo nella propria abitazione.

Quali contratti di affitto danno diritto alla detrazione

La detrazione non riguarda esclusivamente i tradizionali contratti di locazione disciplinati dalla legge n. 431 del 1998. Sono infatti ammessi anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative. In tutti i casi è fondamentale che il contratto sia regolarmente stipulato e che i pagamenti siano documentabili, così da poter dimostrare le spese sostenute in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Master e dottorati: quando l’affitto non è detraibile

Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda gli studenti che proseguono il percorso accademico dopo la laurea. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, che la detrazione per i canoni di locazione non spetta agli studenti iscritti a corsi post-laurea. Sono quindi esclusi i master universitari, i dottorati di ricerca e i corsi di specializzazione, sia frequentati in Italia sia all’estero.

La limitazione deriva direttamente dalla formulazione dell’articolo 15 del TUIR, che riconosce il beneficio esclusivamente agli iscritti a un corso di laurea.

Come ottenere la detrazione

La detrazione viene richiesta nella dichiarazione dei redditi, tramite il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche.

È necessario conservare il contratto di locazione regolarmente registrato, le ricevute o gli altri documenti che attestano l’effettivo pagamento del canone e la documentazione che dimostra l’iscrizione dello studente all’università, da esibire in caso di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.

È inoltre consigliabile conservare tutta la documentazione relativa al contratto e ai pagamenti effettuati, poiché potrà essere richiesta in caso di verifica fiscale.

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