Spese mediche e mutuo: i dettagli sulle spese detraibili dall’Irpef

Ecco in che misura e con quali modalità si possono scaricare le spese sanitarie e quelle per il mutuo prima casa.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 19/04/2018 Aggiornato il 19/04/2018
SPESE MEDICHE

Le spese sanitarie, quelle del mutuo prima casa o per l’istruzione, per citare le più importanti, possono godere della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi. E per chi presenta il modello 730 il vantaggio è di ricevere l’importo relativo direttamente in busta paga. Per avere diritto alle riduzioni è necessario che le spese siano state effettuate nel corso dell’anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

A chi è concessa la detrazione

La detrazione sarà calcolata su tutte le spese dichiarate dal titolare, ma per quanto concerne le spese mediche, le spese di assicurazione, contributi volontari, di istruzione è concessa la detrazione anche quando la spesa è stata sostenuta a favore di familiari fiscalmente a carico. In particolare è utile sapere che:

  • la spesa sostenuta dai figli, la detrazione verrà applicata al genitore a cui è intestata la spesa;
  • se il documento è intestato al figlio, la spese verranno sostenute al 50% tra entrambi i genitori;
  • nell’ipotesi in cui si voglia suddividere la spesa in misura differente al 50%, è necessario annotare sul documento di spesa la percentuale di ripartizione.

Le principali spese su cui è applicata la detrazione:

Tra le principali voci che daranno diritto alla detrazione del 19% vi saranno:

  • le spese sanitarie;
  • gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale;
  • gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la ricostruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
  • gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari;
  • altre spese.

È utile ricordare che nell’ipotesi di rimborsi da parte di enti previdenziali o assistenziali (come le Asl) le spese mediche non sono da considerare come “a carico del contribuente” e non daranno diritto ad alcuna detrazione. Mentre è prevista una detrazione per le somme rimborsate dall’assicurazione nel caso di premio non pagato e per il quale non sia già previsto un beneficio fiscale.

Spese mediche: requisiti per usufruire della detrazione

Con il termine “spese mediche” si intendono tutte quelle generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche. Queste daranno accesso alla detrazione d’imposta del 19% purché l’importo superi la franchigia di euro 129,11. Nell’ipotesi in cui la spesa sostenuta annualmente non raggiunga questo limite, non si avrà diritto ad alcuna detrazione fiscale. Mentre nell’ipotesi in cui superi la soglia di euro 15.493,17, allora sarà possibile rateizzare l’importo in quattro rate annuali. Per quanto riguarda i medicinali, occorre essere in possesso dello “scontrino parlante” il quale dovrà necessariamente indicare la natura, la denominazione e la quantità dei beni acquistati oltre all’indicazione del codice fiscale dell’interessato. Per quanto concerne la natura della tipologia di farmaco, basta che lo scontrino indichi la dizione generica di “farmaco”, così come la dicitura “ticket” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato perché può essere riferita solamente a medicinali erogati dal servizio sanitario. Anche le indicazioni SOP e OTC soddisfano il requisito dell’indicazione della natura del bene acquistato. Infine è utile specificare che sono detraibili anche le spese per prestazioni eseguite presso operatori abilitati alla professione sanitaria, come fisioterapisti, logopedisti, terapisti della psicomotricità dell’età evolutiva, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Spetta anche a coloro che necessitino di un’assistenza specifica la detrazione del 19% sulle spese rese da un personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

Infine è prevista la possibilità di accedere alla detrazione del 19% per il contribuente che sostiene spese (relative a patologie esenti dalle spese sanitarie) per conto di coniugi, figli e altri familiari, non a carico, che sono però titolari di redditi bassi.

Interessi passivi sui mutui per l’acquisto di immobili

Per quanto concerne questa tipologia di detrazione, il beneficio spetta in misura differente a seconda del tipo di fabbricato e dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. Per maggiore chiarezza è dunque utile riassumere i principali risultati in uno schema:

  • mutui stipulati nel 1993: in questo caso la detrazione è pari al 19% (euro 4.000,00) e si potrà fruire di una detrazione massima di soli 760 euro, e solo nell’ipotesi di acquisto di un’abitazione principale entro un anno dall’acquisto e deve sussistere la condizione di dimora abituale nel periodo in cui si richiede le detrazione. Infine, l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla stipulazione del mutuo ipotecario.
  • mutui stipulato prima del 1993: per ciascun intestatario del mutuo, l’importo massimo su cui si potrà applicare la detrazione sarà di euro 4.000,00 se si tratta di abitazione principale, mentre di euro 2.065,83 se si tratta di altra abitazione.
  • mutui stipulati dal 1994 in poi: in questo caso la detrazione è pari al 19%, su un massimo di euro 4.000,00 se entro un anno dall’acquisto dell’abitazione è divenuta l’abitazione principale.

Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale

Dal 1998 è possibile la detrazione del 19% degli interessi relativi ai mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale. Le condizioni per poter accedere alla detrazione sono le seguenti:

  • l’abitazione dovrà essere quella in cui il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • il mutuo dovrà essere stipulato non oltre sei mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
  • l’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo dovrà essere stipulato da parte del soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Per fruire della detrazione sarà necessario esibire le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, le copie delle ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzioni dell’immobile stesso.

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