Bonus fiscale per chi acquista un immobile e lo affitta

Pubblicato in GU il Decreto che detta le regole per la fruizione della deduzione dall’Irpef per chi acquista un immobile e lo affitta per almeno 8 anni consecutivi a canone concordato.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 22/01/2016 Aggiornato il 22/01/2016
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Via libera al bonus fiscale, lo sconto dall’Irpef per chi acquista un immobile e lo concede in locazione a canone concordato, come previsto dal decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014).

È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta ufficiale il decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che riconosce alle persone fisiche che acquistano nel periodo compreso tra il 1gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 un immobile a destinazione residenziale di nuova costruzione invenduto o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, uno sconto fiscale. Lo sconto nei dettagli consiste nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche una quota pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile.

Possono essere portati in deduzione, sempre per una quota pari al 20%, anche gli interessi passivi sui mutui che vengono stipulati per l’acquisto dello stesso immobile. Il tetto massimo della deduzione è di 300mila euro. Può beneficiare della deduzione fiscale anche chi sostiene le spese per la costruzione di un immobile a destinazione residenziale sull’area edificabile di cui si è già in possesso o su cui è stato riconosciuto il diritto di costruire.

Vi sono però dei requisiti da rispettare per poter aver diritto alla deduzione fiscale:

  • l’immobile da acquistare deve essere a destinazione residenziale e non deve essere classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9
  • l’immobile deve rientrare nelle classi più alte per quanto riguarda le prestazioni energetiche, quindi A o B.
  • l’unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E (DM Lavori Pubblici 2 aprile 19678, n. 1444).

La condizione essenziale affinchè si possa fruire della deduzione dall’Irpef al 20% è che l’immobile acquistato venga concesso in locazione entro 6 mesi dall’acquisto io dalla fine dei lavori di costrizione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi. Il contratto di locazione da stipulare deve essere necessariamente a canone concordato. La legge prevede che tra il proprietario che affitta e il conduttore non debbano esserci rapporti di parentela entro il primo grado, si pensi quindi al padre che acquista un immobile e lo conceda in locazione al figlio. Una situazione vietata dalla legge per poter fruire della deduzione fiscale al 20% introdotta dal decreto Sblocca Italia.

Il periodo di 6 mesi previsto entro cui dover concedere in locazione l’immobile decorre dalla data di acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, a meno che non si sia formato il silenzio assenso. La deduzione fiscale deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo e non si può cumulare con altre agevolazioni fiscali. Nel caso di trasferimento dell’abitazione nel periodo di locazione obbligatoria ( 8 anni consecutivi), per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purchè sia una persona fisica non esercente attività commerciali.

 

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