Unioni civili e convivenze di fatto: le differenze per la casa

Introdotte con la Legge Cirinnà le unioni civili sono oggi equiparate al matrimonio, mentre sono diversamente disciplinate le convivenze di fatto. Ecco le differenze anche per quanto riguarda i diritti di abitazione.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 08/04/2017 Aggiornato il 08/04/2017
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La Legge Cirinnà (legge 76/2916) ha introdotto per la prima volta in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, da cui derivano una serie di diritti e doveri, per entrambi i partner, equiparati a quelli chi è sposato. E non solo, la legge ha anche regolato le convivenze che hanno tutele diverse a seconda che siano registrate o meno e regolate da un apposito contratto. Prima di entrare nei dettagli è opportuno fare alcune precisazioni sulla terminologia.

Unioni civili, convivenze e matrimonio: le differenze

Le unioni civili sono delle specifiche formazioni sociali, come le chiama la legge, costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso. Le convivenze di fatto invece fanno riferimento a quelle coppie formate da due persone maggiorenni, sia etero che omosessuali, che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un’unione civile.

In altre parole il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, l’unione civile è valida per le coppie dello stesso sesso, mentre la convivenza può essere istituita sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali.

Per le unioni civili la legge Cirinnà ha previsto che, affinché si costituisca, gli interessati devono dichiarare le proprie intenzioni alla presenza di due testimoni dinanzi all’ufficiale di stato civile, che provvederà poi alla registrazione nell’archivio dello stato civile, insieme ai dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e hanno l’obbligo reciproco dall’assistenza morale e materiale, della coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in base alle proprie possibilità. Inoltre la coppia che si unisce civilmente concorda insieme l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune, e si ha diritto all’eredità e alla pensione di reversibilità.

Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente.

Unioni civili e convivenze di fatto: il regime inerente la casa

Guardando alla casa, come per il matrimonio anche nelle unioni civili i partner assumono diritti inerenti la casa di abitazione. Ciò significa che in base al codice civile (articolo 1022 c.c.) l’abitazione rappresenta un diritto reale di godimento attraverso il quale il titolare può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Quanto all’oggetto del diritto, si ritiene possa riferirsi solo ad una casa idonea a fornire un alloggio, estendendosi ai relativi accessori, pertinenze ed accessioni. In particolare il diritto di abitazione si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), in quanto l’abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria.

I partner dell’unione civile inoltre succedono nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto e infine viene inserito nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

I conviventi invece, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza in modo tale che possano così acquisire alcuni diritti tra i quali gli alimenti in caso di fine rapporto. Con il contratto di convivenza si acquisisce anche il diritto di abitazione ma limitato rispetto al matrimonio e alle unioni civili ossia per almeno due anni sulla casa di proprietà del convivente o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due annui e comunque non oltre i cinque.

Non esiste un modello standard di contratto da seguire ma in base alla Legge Cirinnà esso può riportare l’indicazione della residenza e le modalità con cui si contribuisce alla vita in comune. L’intervento del notaio è necessario se il patto contiene trasferimenti di diritti immobiliari ad esempio quando si decide che il proprio partner diventi comproprietario di un immobile trasferendogli metà della proprietà o si voglia stabilire un diritto di abitazione senza stare nei limiti previsti dalla legge.

Una domanda che sorge spesso è se il convivente ha diritti ereditari sull’immobile.  Tra i membri della convivenza di fatto, che sia o meno registrata o disciplinata con un contratto di convivenza, non sorge alcun diritto successorio  a meno che non sia stato redatto un testamento che rispetti la quota disponibile degli eredi legittimi.

Se i conviventi vivono in affitto, nei casi di morte del conduttore il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione.

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