Termine ultimo per la dichiarazione dei redditi: quando è la scadenza? Mancano pochi giorni

Entro quando va presentato il 730? Il termine ultimo per la presentazione è ormai vicino. Vediamo le scadenze anche degli altri tipi di dichiarazione dei redditi.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 04/07/2017 Aggiornato il 04/07/2017
730

È un classico: si aspetta a prenotare perché manca tanto tempo, ma poi invece improvvisamente – quando ci si ricorda di questa incombenza – a volte è già tardi. Per il 730 mancano pochissimi giorni perché il termine ultimo è:

  • 7 luglio nel caso di presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o commercialista;
  • 23 luglio nell’ipotesi in cui il 730 sia trasmesso direttamente all’agenzia delle Entrate.

Il modello 770 (ovvero il modello presentato dai sostituti d’imposta che sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco) dovrà essere trasmesso esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2017.

Il Modello Redditi, anche questo da comunicare obbligatoriamente in via telematica, dovrà essere presentato entro il 2 ottobre 2017 (dal momento che la scadenza prevista per il 30 settembre 2017 cade di sabato).

Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla compilazione del modello IRES (prevista solamente per i redditi derivanti da società di capitali, enti commerciali e non, società di persone e tutti i soggetti a loro equiparati) bisogna distinguere tra:

  • per i redditi SC e ENC ovvero redditi derivanti da società di capitali, enti commerciali e non e i soggetti equiparati, per i quali il termine ultimo di presentazione scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • Per i redditi SP ovvero redditi derivanti da società di persona ed equiparate per i quali il termine ultime per la presentazione della dichiarazione è il 2 ottobre 2017 (dal momento che la scadenza prevista per il 30 settembre 2017).

Infine per il modello Irap – quello utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive (intendendosi quelle attività rivolte all’esercizio abituale dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi), per attività esercitate dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato – anche in questo caso:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate per le quali il termine ultimo è quello del 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, il termine è il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

In questa ipotesi ai fini della presentazione non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta.

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