Sismabonus: le detrazioni fiscali per mettere in sicurezza la casa

Accanto alle classiche detrazioni fiscali per interventi sugli immobili, per quelli che si trovano in zone a rischio è possibile fruire del sismabonus: ecco di cosa si tratta.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 27/03/2019 Aggiornato il 27/03/2019
terremoto

Per chi decide di rendere più sicura la casa in caso di terremoto, esiste la possibilità di fruire del cosiddetto sismabonus. In cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore? Sono alcune delle domande cui dà risposta l’Agenzia delle Entrate nella sua guida dedicata. Approfondiamo l’argomento. 

Cos’è il sismabonus

 Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. Le opere devono essere eseguite su edifici situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3. Ecco l’elenco delle Zone sismiche

Il sismabonus deve essere calcolato su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Il sismabonus nei condomini

Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettanti sono al:

  • 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione  del sismabonus va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è stata  introdotta una nuova detrazione.  Dal 2018 difatti si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 La detrazione deve essere anche in questo caso ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Tuttavia è importante precisare che queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate – quelle al 75 o 85% –  e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali, l’ecobonus.

I beneficiari

Possono godere del sismabonus:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Come avere il sismabonus

Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Altra regola fondamentale per fruire del bonus è  che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Consulta anche la guida dell’Agenzia delle entrate!

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