Oltre all’agevolazione fiscale prevista per chi acquista un immobile da adibire ad abitazione principale, il fisco concede un ulteriore beneficio fiscale per chi provvede al “riacquisto” della prima casa. Vediamo più da vicino in cosa consiste. La legge prevede che chi cede l’abitazione acquistata fruendo dell’agevolazione fiscale “prima casa” ed entro 1 anno poi la vende e ne acquista un’altra anche non ultimata che abbia i requisiti prima casa, ha diritto ad un credito di imposta. Il credito è pari all’imposta di registro o all’Iva che sono state pagate per l’acquisto della prima casa ora venduta. Il credito di imposta può essere usato oltre che in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto anche in alternativa:
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello f24
Per avere il credito d’imposta, il contribuente deve manifestare la sua volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Occorre quindi precisare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa. L’importo del credito d’imposta in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto.