Polizza casa per assicurarsi contro i danni. Ma quali?

Obbligatoria solo per incendio e scoppio se si accende un mutuo, la polizza casa rappresenta un costo in più, che però in alcuni casi può davvero valere la pena prevedere. Dopo aver ponderato costi e benefici.

Marco Panzarella
A cura di Marco Panzarella
Pubblicato il 06/01/2020 Aggiornato il 09/01/2020
Polizza casa per assicurarsi contro i danni. Ma quali?

Nonostante cambino i consumi e le mode, gli italiani continuano ad avere un’attrazione fatale per gli immobili, considerati l’investimento per eccellenza. Anche l’ultimo rapporto Istat, dal titolo “La Ricchezza non finanziaria in Italia”, conferma questa tendenza: la casa rappresenta il bene primario delle famiglie, che detengono il 92% del valore del patrimonio residenziale complessivo. I proprietari di immobili sono dunque numerosi, ma di questi sono pochi quelli che scelgono di sottoscrivere una polizza casa, che metta al riparo l’abitazione da eventuali incendi, furti e catastrofi naturali.

In molti casi le compagnie assicurative propongono dei pacchetti che abbinano alla “classica” polizza casa un’assicurazione dedicata che protegge l’intero nucleo familiare (Rc famiglia) contro danni provocati da familiari, conviventi, lavoratori che prestano servizio all’interno dell’abitazione e animali domestici. In questo caso l’esborso economico è maggiore, ma sottoscrivere accordi simili può essere l’opzione con il migliore rapporto qualità-prezzo.

CHE COSA DICE LA LEGGE

Le coperture assicurative per la casa, come tutte le polizze danni, presentano delle tutele che si possono definire “di base” e diverse estensioni che sono normalmente acquistabili separatamente o all’interno di un pacchetto multirischi. È essenziale comprendere il significato e la valenza effettiva di queste estensioni per ottenere un contratto assicurativo performante che ottimizzi costi e benefici. Fonti Ania sull’assicurazione italiana nel biennio 2016-2017 mostrano tuttavia, a conferma di una certa inconsapevolezza delle criticità, una netta prevalenza dei contratti assicurativi senza alcuna estensione. Pochi prendono in considerazione la possibilità di aggiungere a una polizza casa il rischio terremoto, quello alluvione o entrambi, oltre ovviamente agli eventi che sono riportati da contratto tra i fenomeni atmosferici e le calamità naturali. È su questa voce, spesso presentata e valutata in termini generici, che l’assicurato deve porre particolare attenzione.
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori, http://www.consumatori.it).

PAROLE CHIAVE

  • Franchigia: è la cifra minima sotto la quale la compagnia assicurativa non liquida il danno (franchigia relativa) oppure quella che rimane a carico dell’assicurato (franchigia assoluta).
  • Indennizzo (o equa indennità): compenso riconosciuto (liquidato) a chi stipula la polizza nel momento in cui il danno si verifica.
  • Massimale: cifra massima che l’assicurazione riconosce quando si verifica un danno specifico previsto dalla polizza, anche se questo supera tale cifra.
  • Premio: costo della polizza, da pagare alla compagnia assicurativa in unica soluzione annuale o con rate, in base a quanto stabilito al momento della sottoscrizione del contratto.

Polizza casa contro i sinistri 

È un contratto che il proprietario dell’immobile sottoscrive con una compagnia assicurativa per proteggere il bene da una serie di incidenti, definiti “sinistri”. L’assicurazione non è obbligatoria, a meno che la banca presso cui si chiede un mutuo non vincoli il finanziamento a una polizza. Il meccanismo è semplice: qualora si verifichi un evento indesiderato, l’assicurazione offre un risarcimento, o una copertura finanziaria, al proprietario danneggiato, entro i parametri stabiliti dal contratto. L’entità dell’indennizzo dipende dal tipo di assicurazione e dal “massimale”. Nel caso in cui il danno superi questa cifra definita nel contratto, la differenza non sarà riconosciuta. Più il massimale è alto, maggiore è il premio della polizza, da versare annualmente (o a rate) alla compagnia. Da tenere presente anche la “franchigia”, la cifra minima sotto la quale il danno non viene liquidato. Di solito la polizza non interviene per i piccoli guasti che prevedono esborsi contenuti, come il costo per riparare un rubinetto. Per permettere di conoscere le proposte, molte compagnie offrono la possibilità di simulazioni online.

Sottoassicurarsi, un errore da non fare

Un consiglio importante, da seguire al momento della stipula di un contratto di assicurazione, è quello di evitare di “sottoassicurarsi”, cioè di tutelarsi per un valore troppo basso, perché – in caso di sinistri – ci si ritroverebbe con un rimborso decisamente inferiore rispetto a quanto valgono effettivamente casa e beni in essa contenuti. Consiglio – ricorda Altroconsumo – che vale per tutte le comuni formule di polizza.

La polizza casa può essere obbligatoria?

L’utente che chiede un mutuo a una banca è obbligato a sottoscrivere una polizza casa per scoppio e incendio che, per l’intera durata del mutuo, copre i danni da incendi, fulmini, scariche di corrente e scoppi dovuti, per esempio, a una fuga di gas. Una volta verificata la natura dell’evento, la compagnia risarcisce i costi per la riparazione dell’immobile, tutelando proprietario e istituto di credito che, fino all’estinzione del debito, è interessato alle sorti del bene. L’obbligo però non prevede che necessariamente si debba sottoscriverne una proposta dalla banca; ci si può rivolgere ad altre compagnie, facendo attenzione a valutare termini e clausole del contratto. L’assicurazione viene attivata quando parte il finanziamento e il costo può essere saldato in un’unica soluzione o, nel caso di quella proposta della banca, applicato alla rata del mutuo.

Che cosa può comprendere una polizza casa

In generale il contratto della polizza casa può prevedere numerose opzioni, le più importanti sono:

  • Danni a terzi – provocati in modo involontario a terze persone da componenti familiari, lavoratori che prestano servizio in casa e animali domestici. In alcuni casi, con un costo maggiore, è possibile estendere la copertura agli eventi che avvengono all’esterno dell’abitazione.
  • Incendi – dovuti per esempio al corto circuito dell’impianto elettrico o alle fiamme del camino.
  • Eventi calamitosi – come i danni provocati da un forte temporale.
  • Furti e rapine – vengono coperti i danni derivanti dai furti commessi in assenza del proprietario, ma anche quelli a seguito di rapine. Alcune compagnie offrono un risarcimento dedicato agli oggetti preziosi (quadri, tappeti, sculture ecc.) e ai gioielli.
  • Catastrofi naturali – riguarda i danni conseguenti a terremoto, alluvione e altri eventi naturali di grandi proporzioni che possono danneggiare gravemente o distruggere l’immobile.
  • Infortuni domestici – prevede un risarcimento per gli infortuni che si verificano sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione e che determinano un’invalidità permanente di percentuale variabile.
  • Assistenza manutenzione – questa opzione prevede un servizio di assistenza (in molti casi garantita da una società partner della compagnia) in caso di guasti che richiedono interventi urgenti.
  • Assistenza legale – da attivare in caso di controversia giudiziale o extragiudiziale.

Assicurazione sulla casa per gli affittuari

L’articolo 1590 del Codice civile dispone che “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”. Chi prende casa in affitto può sottoscrivere dunque una polizza (Rc inquilino) che copra i danni alla casa e a terze persone. Solitamente è prevista una copertura “base” (scoppi e incendi) ma è possibile ampliare il ventaglio di opzioni.

Per il condominio

La “polizza globale fabbricati” è un’assicurazione sottoscritta dal condominio che, nella forma base, copre i danni derivanti da incendi, esplosioni, scoppi e fulmini e quelli provocati a terzi. Come per le altre assicurazioni, è possibile aggiungere una serie di opzioni, fra cui la copertura per danni conseguenti a eventi atmosferici e catastrofi naturali, guasti causati da ladri, infortuni, tutela legale ecc.. Per quanto riguarda il costo, gli edifici più “giovani” (solitamente costruiti negli ultimi dieci anni) possono beneficiare di sconti e agevolazioni. Il contratto assicurativo è firmato dall’amministratore di condominio ma, a meno che la sottoscrizione della polizza non sia prevista dal regolamento condominiale contrattuale, occorre il via libera dell’assemblea, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Detrazioni fiscali 

Le polizze assicurative sulla casa non sono detraibili fiscalmente con alcune eccezioni. Ad oggi (ovvero prima dell’approvazione della legge di stabilità per il 2020, ndr) un’eccezione riguarda le polizze che coprono il rischio di danni da eventi calamitosi sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2018. Queste infatti consentono al contraente di detrarre il 19% del premionella dichiarazione dei redditi, senza franchigia e senza limite massimo di spesa anche per più immobili. Il premio deve riguardare un immobile ad uso abitativo (abitazione principale o seconda casa) a norma. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze detraibili anche anche quelle stipulate a garanzia del condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. 

In collaborazione con avv. Silvio Rezzonico, presidente nazionale Federamministratori/Confappi, Tel. 02/33105242, http://www.fna.it

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