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La casa è per tutti un bene primario, non solo per il suo valore economico, ma anche dal punto di vista affettivo.
Quando si compra un’abitazione si investono i propri risparmi e spesso si contrae un mutuo con grossi sacrifici, con il desiderio di realizzare un progetto di vita, di costruire una famiglia e di avere un luogo sicuro per sé e per i propri cari.
Se questo è vero in generale, lo è ancora di più per gli italiani: secondo i dati più recenti relativi agli ultimi mesi ed elaborati dall’Istat per Confedilizia, ben l’81,6% degli italiani vive in una casa di proprietà, una percentuale più alta della media europea, che si attesta intorno al 68%.
Per gli italiani insomma la casa è l’investimento principale: ma come tutelarla?
L’assicurazione casa permette di difendere la propria abitazione da danni di vario genere e di ricevere un indennizzo in base agli accordi stipulati nel contratto assicurativo.
Assicurazione casa: che cosa dice la legge
L’articolo 1882 del Codice Civile dà la definizione del termine assicurazione: “il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. È poi l’intero Capo XX (comprendente gli articoli dal 1882 al 1932) a occuparsi del tema, che è – semplificando – un trasferimento di rischio economico, grazie al calcolo probabilistico.
Cos’è l’assicurazione casa
La polizza casa è un contratto che protegge l’immobile e ciò che esso contiene da varie tipologie di danni e che rimborsa le spese di riparazione tramite un risarcimento.
L’importo della rata, detto anche premio, varia a seconda del valore dell’immobile e delle garanzie previste, ossia dei danni coperti dalla polizza.
Nel contratto vengono anche specificati il massimale, ossia la cifra massima riconosciuta dalla compagnia assicurativa, oltre la quale le spese rimangono a carico dell’assicurato, e la franchigia, ossia la cifra minima al di sotto della quale non viene pagato il risarcimento, per esempio per danni di piccola entità.
Naturalmente l’ammontare del premio assicurativo previsto sarà più elevato in relazione anche a questi parametri, per esempio nel caso di massimale alto.
Assicurazione casa: e se si è in affitto?
Va precisato che anche chi ha un contratto di locazione può sottoscrivere un’assicurazione per la casa, per tutelarsi dai rischi più gravi che può subire l’immobile, per esempio incendi o esplosioni, e dai danni a terzi, la cosiddetta Rc inquilino: in genere si tratta di polizze di importo più basso, ma utili per tutelare l’inquilino ed evitare spese ulteriori e magari ingenti in caso di problemi.
L’articolo 1590 del Codice civile prevede, infatti, che “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”.
Prima di stipulare un contratto, è meglio confrontarsi con l’amministratore di condominio, in modo da evitare una doppia copertura.
Cosa comprende l’assicurazione casa
Come abbiamo detto, la polizza risarcisce i danni subiti dalla struttura, muri, tetti, solai, e dai beni in essa contenuti, come mobili ed elettrodomestici, fornendo un indennizzo per la loro riparazione o, nei casi più gravi, ricostruzione.
Ma quali tipi di sinistri include?
Il contratto assicurativo base generalmente comprende i danneggiamenti dovuti a:
- incendio e scoppio;
- danni da acqua e da rottura delle tubature;
- responsabilità civile verso terzi, ossia i danni causati a terzi, cose o persone.
A questa assicurazione base si possono aggiungere altre opzioni che coprano:
- eventi atmosferici e naturali, come alluvioni, inondazioni, terremoti;
- furto e rapina, che risarcisce la perdita di oggetti di valore, quali gioielli o opere d’arte, ma anche la riparazione di serrature, porte e finestre rotte dai ladri.
È possibile anche sottoscrivere una polizza unica per abitazione e famiglia, cioè che, oltre alla casa, includa anche il nucleo familiare, risarcendo:
- infortuni e incidenti che avvengono all’interno dell’abitazione e delle sue pertinenze, come cadute e scottature, con il rimborso delle spese mediche e di ricovero;
- tutela legale, con il pagamento delle spese legate alla casa per perizie, controversie civili e penali, parcelle di avvocati, mediazioni, per esempio dovute a liti condominiali, danni subiti da terzi o provocati ai vicini.
Sottoassicurarsi, un errore da non fare
Un consiglio importante, da seguire al momento della stipula di un contratto di assicurazione, è quello di evitare di “sottoassicurarsi”, cioè di tutelarsi per un valore troppo basso, perché – in caso di sinistri – ci si ritroverebbe con un rimborso decisamente inferiore rispetto a quanto valgono effettivamente casa e beni in essa contenuti. Consiglio che vale per tutte le comuni formule di polizza.
Polizza per eventi atmosferici: cosa copre e quanto costa
Merita un approfondimento aggiuntivo l’opzione che riguarda la copertura assicurativa in caso di eventi atmosferici e naturali.
Negli ultimi anni, infatti, a causa del cambiamento climatico, si verificano sempre più spesso degli eventi meteorologici eccezionali, come nubifragi, tempeste, grandinate, supercelle (particolari nubi temporalesche tra le più potenti e pericolose, con estensione molto vasta e un ciclo di vita di parecchie ore), trombe d’aria, e ciò spinge sempre più spesso ad aggiungere alla formula base dell’assicurazione casa anche questa opzione, che tutela l’immobile dai danni provocati.
Ma cosa copre e cosa invece non copre questo tipo di polizza?
La sottoscrizione di questa opzione rimborsa i costi per la riparazione o per la ricostruzione dei danni di tetti, locali, muri, infissi, e anche del contenuto dell’abitazione.
Questo tipo di polizza nella sua versione base non comprende gli eventi naturali di tipo catastrofico, come ad esempio terremoti ed eruzioni vulcaniche, per i quali occorre estendere l’assicurazione con un’opzione ad hoc.
Quanto costa la polizza che tutela la casa dai danni dovuti a situazioni meteorologiche estreme?
Il calcolo del premio viene influenzato da vari fattori, quali:
– le dimensioni dell’immobile;
– le coperture incluse;
– i materiali impiegati per la costruzione dell’abitazione;
– la collocazione geografica in aree più o meno esposte a questo genere di rischi.
In linea di massima, l’opzione eventi atmosferici parte dai 100-120 euro all’anno per arrivare fino ai 500-600 euro per le coperture più complete.
Quando la polizza casa è obbligatoria?
La stipula di un’assicurazione per la casa è obbligatoria solamente per il mutuo.
Essa è prevista dalla Legge 100/2012 ed è una tutela per la banca che eroga il finanziamento.
La polizza obbligatoria riguarda soltanto i rischi da incendio e scoppio, cioè i casi in cui l’immobile subisca gravi danneggiamenti dovuti a esplosioni di impianti e caldaie, incendi dovuti a corto circuito dell’impianto elettrico, fulmini, fughe di gas.
Cosa fare per ottenere il risarcimento
In caso di danni coperti dalla polizza, il sottoscrittore del contratto assicurativo per ottenere l’indennizzo deve procedere in questo modo:
- denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa entro 3-5 giorni dall’accaduto, tramite PEC o raccomandata, o tramite altri mezzi previsti dalla società (app o numero verde), inviando documentazione che attesti il danno, per esempio fotografie e video, ed elenco dei beni danneggiati;
- in caso di furto o rapina, allegare copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine, con l’elenco dei beni rubati e il relativo valore;
- in caso di allagamenti, incendi o altre cause che hanno comportato l’intervento dei soccorsi, inviare anche la relazione dei Vigili del Fuoco.
La compagnia assicurativa, preso atto di tutto ciò, manderà un perito per verificare i danni e per quantificarne l’entità, e successivamente, in genere entro 30-60 giorni, erogherà il risarcimento.
Glossario dell’assicurazione casa
Massimale
La polizza prevede l’erogazione di un risarcimento nel caso in cui si verifichi un danno alla cosa assicurata, entro alcuni parametri contenuti nel contratto e accettati dal proprietario dell’immobile. L’entità dell’indennizzo varia a seconda del tipo di assicurazione e, più nel dettaglio, dal cosiddetto massimale, ossia la cifra massima che la compagnia riconosce al cliente. Qualora il danno superi tale importo, il costo eccedente sarà dunque a carico di quest’ultimo. Di conseguenza, più elevato è il massimale, maggiore è il premio della polizza
Premio della polizza
È la rata da versare (annualmente o periodicamente) alla compagnia assicurativa per l’assicurazione casa.
Che cosa è la franchigia
Il termine franchigia indica, invece, la cifra minima sotto la quale la compagnia non paga il danno (ovvero per danni di piccola entità l’assicurazione non interviene) ed è l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell’assicurato.
Danni a terzi
Tra le espressioni ricorrenti in un contratto vi è poi “danni a terzi”, ovvero quelli provocati involontariamente ad altri da familiari, lavoratori che prestino servizio in casa e animali domestici. Pagando di più è possibile estendere la copertura anche a eventi che possano avvenire all’esterno dell’abitazione.
Distinzione tra furto e rapina
È importante, in generale, conoscere anche la distinzione tra “furto” e “rapina”: nel primo non vi è interazione diretta tra derubato e ladro, mentre nel secondo caso c’è un contatto aggressivo tra le parti coinvolte. Solitamente le polizze coprono i danni derivanti dai furti, ma alcune compagnie prevedono risarcimenti anche in caso di rapina. Inoltre, è possibile (pagando un sovrapprezzo) assicurare gli oggetti preziosi, come gioielli, quadri o altre opere d’arte e perfino attrezzature tecniche, per esempio quelle fotografiche.
Eventi meteo avversi
Negli ultimi anni è aumentato l’interesse per la copertura assicurativa di eventi meteo avversi e disastri naturali (terremoti e alluvioni) che possono danneggiare o addirittura distruggere l’immobile. Alcune assicurazioni, però, per l’aumento di questo tipo di fenomeni, hanno anche iniziato a considerare di escludere la copertura, che pertanto va sempre verificata e – casomai fosse esclusa – richiederne il preventivo in aggiunta.



































