Modello 730/2016, precompilato e ordinario: la mini guida

Ordinario o precompilato, modalità di presentazione e termini di scadenza, ecco una mini guida sul modello 730/2016, la dichiarazione dei redditi per eccellenza.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 25/03/2016 Aggiornato il 25/03/2016
730

I lavoratori dipendenti e i pensionati possono dichiarare i propri redditi con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice, può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione e se deve versare delle somme, queste vengono trattenute direttamente nella pensione o nella busta paga. Come l’anno scorso anche nel 2016 il modello potrà essere presentato in forma ordinaria o precompilata.

730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2016 in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) il cui accesso è subordinato al possesso di un codice Pin da richiedere on line, telefonicamente (al numero 848.800.444) oppure ad uno sportello dell’Agenzia presentando un documento di identità.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato si potrà visualizzare un prospetto che indica in maniera sintetica i redditi e le spese effettuate da cui poter detrarre l’Irpef, tutti dati che il sistema informatico dell’Agenzia possiede perché sono contenuti nella Certificazione Unica (l’ex Cud), o in dichiarazioni dei redditi di anni passati (come ad esempio le spese per interventi di ristrutturazione edilizia che sono ripartite in 10 anni) e altri sono comunicati dalle banche ( come gli interessi passivi sui mutui) ovvero sono presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per lavoratori domestici). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, il contribuente può verificarle in un prospetto riepilogativo ad hoc ed eventualmente riportarle nella dichiarazione. 

Il 730 precompilato può essere presentato direttamente all’Agenzia delle entrate tramite la sezione apposita del sito internet della stessa Agenzia. In alternativa si può presentare il 730 tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Modello 730 ordinario

Il contribuente che riceve on line il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo e può continuare a usare la dichiarazione in forma ordinaria.
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

730: chi può utilizzarlo

Possono utilizzare il modello 730 – precompilato o ordinario – i contribuenti che nel 2015 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita iva (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero).

Scadenze 730 2016

Il 730 precompilato o ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. Le altre scadenze riguardanti la dichiarazione dei redditi 2016 che devono essere segnate sono:

  • 15 aprile 2016: da questa data sarà disponibile on line il 730 precompilato
  • 7 luglio 2016: scadenza per presentazione del 730 precompilato o ordinario
  • dal mese di luglio 2016: la busta paga sarà decurtata delle imposte dovute derivanti dalla dichiarazione dei redditi o aumentata nel caso di rimborsi fiscali
  • novembre 2016: il lavoratore dipendente riceve la retribuzione decurtata delle somme dovute a titolo di acconto Irpef.

Le novità fiscali del 730/2016

Tra le varie novità fiscali che trovano spazio nella dichiarazione dei redditi 2016 troviamo:

  • la proroga della detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • la proroga della detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro
  • la proroga della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici
  • la proroga della detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità
  • la detrazione del 65% (introdotta dal 2015) per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
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