Modello 730/2015: chi deve presentarlo e chi è esonerato

È il momento della dichiarazione dei redditi. Ma chi sono i soggetti tenuti a presentare il modello 730, anche in forma precompilata e chi invece è esonerato e deve presentare solo il modello Unico?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 22/04/2015 Aggiornato il 22/04/2015
Modello 730/2015: chi deve presentarlo e chi è esonerato

Ordinario o precompilato, quest’anno i contribuenti potranno scegliere se utilizzare il modello 730 nell’una o nell’altra forma. Ma non per tutti sarà disponibile il 730 precompilato, e per altri invece sarà d’obbligo presentare l’Unico. Altri contribuenti inoltre sono esonerati totalmente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Entriamo nei dettagli. Introdotto nel 1993 in sostituzione del modello 740, il 730 può essere utilizzato da quei contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti
  • percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (come ad esempio l’indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa

Presentando il 730, si possono ottenere i rimborsi di imposte versate direttamente nella busta paga o nella rata di pensione ovvero, se si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Ma non tutti i lavoratori e pensionati sono tenuti a denunciare i loro redditi. Così non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi derivante da:

  • Abitazione principale;
  • Lavoro dipendente o pensione;
  • Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
  • Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).

L’esonero dalla presentazione scatta anche quando il contribuente possiede solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (come ad esempio gli interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico) o ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali). In tutti questi casi, l’esenzione scatta se:

  • i redditi sono corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esonero dalla presentazione del 730 può verificarsi anche per motivi reddituali, ossia per i contribuenti che possiedono esclusivamente reddito da lavoro, pensione, terreni, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, inferiore a:

  • 8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
  • 7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
  • 500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • 7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli).

Non sono tenuti a presentare il 730, bensì solo il modello Unico Persone fisiche 2015 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • nel 2014 hanno percepito redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014; redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Da quest’anno il 730 si fa anche on line, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate, si accede ad una sezione dedicata, tramite le credenziali che rilascia il Fisco o anche tramite il codice PIN che rilascia l’Inps ( in tal caso si deve accedere al 730 dal sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale). Si dice precompilato perché in esso sono già presenti alcuni dati e informazioni in possesso dell’Agenzia, mentre altri per esempio le spese mediche devono essere indicate dal contribuente. Non c’è l’obbligo di usare il modello 730 precompilato, bensì una facoltà, visto che si può scegliere tra quello precompilato e il modello tradizionale, ordinario.

Il 730 precompilato in particolare però è messo a disposizione di lavoratori dipendenti (anche senza sostituto tenuto a effettuare il conguaglio) e pensionati che:

  • hanno presentato il modello 730/2014 o il modello Unico PF/Unico mini/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730
  • hanno ricevuto dal sostituto d’imposta ( il proprio datore di lavoro e ente previdenziale di appartenenza) la Certificazione Unica 2015, il vecchio CUD, entro il 28 febbraio scorso

Chi nel 2014 ha presentato una dichiarazione dei redditi correttiva o integrativa, chi ha avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014, gli eredi di contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata, nonché i contribuenti minorenni e quelli contribuenti legalmente incapaci, non ricevono la dichiarazione precompilata on line e come tale dovranno usare solo il modello ordinario.

 

 

 

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