Contenuti trattati
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre del prossimo la detrazione al 65% per gli interventi sul risparmio energetico degli immobili, il cosiddetto ecobonus e ha anche introdotto alcune novità. Vediamo nei dettagli quali sono e ricapitoliamo gli aspetti più rilevanti della detrazione fiscale.
Detrazione al 65%
La possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta le spese sostenute per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti prende il nome di ecobonus. Per gli interventi sostenuti fino al 31 dicembre 2016, la detrazione ha misura pari al 65% e il limite di spesa cambia a seconda della tipologia di interventi che si realizza sull’immobile.
Gli interventi agevolabili
In particolare, la detrazione è riconosciuta se le spese sono state sostenute per interventi di:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti – detrazione massima 100.000 euro
- involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) – detrazione massima 60.000 euro
- installazione di pannelli solari – detrazione massima 60.000 euro
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – detrazione massima 30.000 euro
- acquisto e posa in opera delle schermature solari ( vi rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, ed in generale le schermature di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Le schermature inoltre devono possedere una marcatura CE, se prevista e alla data di richiesta di detrazione, l’immobile interessato dall’installazione delle schermature deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso) – detrazione massima 60.000 euro
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ( vi rientrano le caldaie a biomassa, stufe a combustibile solido, apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet (potenza inferiore a 50 KW), termo cucine, inserti a combustibile solido, apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi, bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento) – detrazione massima 30.000 euro.
Detrazione per impianti domotici
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 si potrà detrarre dall’Irpef nella misura pari al 65% le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o la produzione di acqua calda o di climatizzazione degli immobili. Tali impianti devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, nonché garantire un funzionamento efficienti degli impianti. Tali dispositivi inoltre devono mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici tramite la fornitura periodica dei dati. Inoltre devono mostrare le condizioni di funzionamento e la temperature di regolazione degli impianti, nonché consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Non è stato indicato un limite di spesa.
Cessione dell’ecobonus all’impresa
La Legge di Stabilità ha previsto anche la possibilità per gli incapienti, coloro che non pagano tasse perché hanno un reddito molto basso e come tale non possono fruire degli sconti e delle detrazioni fiscali, di cedere l’ecobonus per lavori realizzati su parti comuni di edifici residenziali all’impresa.
Così i soggetti che si trovano nella cosiddetta “no tax area”, quindi pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi con reddito non superiore a 8mila euro annui possono cedere la detrazione fiscale del 65% che non possono utilizzare alla ditta che esegue i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali, ossia i condomini. Un incentivo quindi ad effettuare tali interventi visto che l’impresa che fruirà dell’ecobonus potrà a sua volta fare uno sconto al condominio. Le modalità operative però dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.