Conto termico: l’incentivo per l’incremento energetico degli immobili

Di che cosa si tratta, chi sono i soggetti e quali gli interventi ammessi e le novità previste nello schema di decreto al vaglio del Ministero dello Sviluppo economico. Ecco una mini guida sul Conto termico.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 22/12/2015 Aggiornato il 12/01/2020
Conto termico: l’incentivo per l’incremento energetico degli immobili

Quando si decide di attuare interventi sulla propria casa volti al risparmio energetico si pensa subito all’ecobonus, la detrazione fiscale che consiste in uno sconto dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 65%. Ma c’è un’altra possibilità a cui possono accedere i privati, ossia il cosiddetto Conto Termico, un regime di sostegno introdotto dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta e quali sono le novità che verranno introdotte con il nuovo Conto Termico 2016.

Che cos’è il Conto Termico

Innanzitutto si deve precisare che a gestire il meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. L’incentivo consiste in un contributo che viene erogato proprio dal Gse per le spese sostenute per realizzare specifici interventi. Il contributo è concesso, su domanda, in rate annuali per una durata variabile, tra 2 e 5 anni in funzione degli interventi realizzati.

I soggetti e gli interventi ammessi

I soggetti ammessi all’incentivo del Conto Termico sono oltre alle Pubbliche amministrazioni i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Gli interventi ammessi all’incentivo si distinguono in due categorie:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica
  • interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza

I soggetti privati però, c’è da sottolineare, possono accedere solo alla seconda categoria degli interventi. Tra questi troviamo:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW
  • l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Per poter accedere al contributo del Conto termico occorre che tutti gli interventi siano realizzati su edifici esistenti.

Come si calcola il contributo

L’incentivo del Conto termico viene calcolato sulla base di elementi precisi come i coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta e la producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica.

Così ad esempio per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore con capacità sotto i 150 litri, la durata dell’incentivo è di 1 anno (2 se la capacità supera i 150 litri) e il valore massimo è di 400 euro (700 euro per capacità superiore a 150 litri).

Come accedere al contributo

L’incentivo è erogato dal GSE che predispone un portale Internet dedicato attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere l’incentivo potranno compilare e inviare la documentazione necessaria. I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo attraverso l’accesso diretto, presentando richiesta al GSE compilando la scheda-domanda sul portale internet dedicato, entro 60 gg. dalla fine dei lavori.  Attraverso la scheda-domanda, vengono fornite tutte le informazioni sull’intervento e sull’immobile su cui è realizzato.  

I documenti da allegare alla domanda sono:

  • Modello di dichiarazione di conclusione dell’intervento per l’accesso diretto (Può essere allegato in alternativa all’asseverazione del tecnico abilitato, per gli interventi di piccola potenza come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt , installazione di collettori solari termici con superficie lorda inferiore o uguale a 50 m2, sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore)
  • Fatture e bonifici con cui sono stati effettuati i pagamenti.

Registri per impianti termici

In relazione al singolo edificio e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o generatori di calore alimentati a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW, il soggetto responsabile debba presentare al GSE una richiesta di iscrizione ad appositi registri informatici. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti che devono entrare in esercizio entro 12 mesi, a partire dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. In caso contrario saranno applicate le sanzioni indicate dal Decreto.

Conto Termico: le novità 2016

La Legge 164/2014 ha previsto la semplificazione della procedura di accesso al Conto Termico e ora il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato uno schema di decreto che andrà a sostituire il provvedimento istitutivo del Conto termico. Le novità previste nello schema di decreto riguardano l’ampliamento del novero degli interventi agevolabili tra cui vengono introdotti le trasformazioni di immobili in “edifici a energia quasi zero”, la sostituzione di sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti, l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Al fine di incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e includere negli interventi sugli edifici di grandi dimensioni, la taglia massima degli impianti è stata ampliata da 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa di calore e da 1000 metri quadri a 2500 metri quadri per gli impianti solari termici. In base allo schema del nuovo decreto, l’incentivo nella maggior parte dei casi coprirà il 40% dell’investimento e verrà spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. L’incentivo sale al 65% per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” e sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. In particolare proprio le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 50% per i privati.

Tra le semplificazioni della procedura si prevede inoltre l’ eliminazione dell’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW. In merito poi all’erogazione dell’incentivo del Conto termico, quando questo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un’unica rata e in ogni caso non può comunque superare il 65% delle spese sostenute. Saranno inoltre ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute, mentre oggi si prevede che le spese siano certificate solo con fattura o bonifico bancario o postale.

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