La cedolare secca sugli affitti è un regime speciale di tassazione applicato sulle locazioni. In sostanza chi opta per la cedolare secca, paga un’imposta sostitutiva di quelle dovute sulle locazioni, ossia Irpef, imposta di registro e di bollo. La misura dell’imposta sostitutiva è pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Da quest’anno tuttavia il D.L. n. 102 del 2013 ha previsto una novità per i canoni di locazione concordati: l’aliquota ridotta scende al 15%, con effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Così locatori e conduttori che scelgono la cedolare secca su affitti a canone concordato possono fruire del taglio all’imposta sostitutiva sia per i versamenti in corso, in caso di rateazione del primo acconto per il 2013, sia per l’acconto di novembre, in scadenza il 2 dicembre 2013. La disciplina generale sulla cedolare secca prevedeva l’aliquota ridotta al 21% per quei contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (ossia Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia), nonché nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.
Cedolare secca sugli affitti: le novità in vigore da quest’anno
Che cosa cambia per la cedolare secca sugli affitti con il decreto legge n. 102 del 2013?

A cura di “La Redazione”
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