Regime facoltativo che un proprietario di casa che fitta un immobile può scegliere liberamente, la cedolare secca consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e di bollo che son dovute in caso di registrazione del contratto di locazione. Ma quali sono le scadenze per il 2016?
In primo luogo è bene ricordare che i soggetti che possono optare per il regime della cedolare secca sono persone fisiche proprietarie di un immobile che lo concedono in locazione. Gli immobili che possono essere locati sono quelli appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11, esclusa l’A10 che riguarda uffici e studi privati. Per scegliere la cedolare secca il proprietario deve solo indicarla al momento della registrazione del contratto di locazione (o anche nelle annualità successive) usando il modello RLI che si trova on line sul sito dell’Agenzia delle entrate. Se la scelta per la cedolare avviene nelle annualità successive, si deve sempre utilizzare il modello RLI ma entro un termine preciso, ossia entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente.
E per i contratti per cui non esiste l’obbligo di registrazione? In tal caso il locatore applica la cedolare direttamente nella sua denuncia dei redditi. Insieme a questo obbligo occorre comunicare all’inquilino la scelta per la cedolare secca tramite lettera raccomandata, rinunciando all’aggiornamento del canone di locazione in base all’Istat. La cedolare secca consiste nel pagare un’imposta che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di bollo e di registro. Ma come si calcola l’imposta? Si applica in tal caso un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
Tale aliquota però è ridotta al 10% fino al 2017 per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei:
- comuni con carenze di disponibilità abitative come Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia
- comuni ad alta tensione abitativa.
Dal 1° gennaio 2018 l’aliquota tornerà al 15%.
Il pagamento dell’imposta si divide in due tranche, acconto (tranne per il primo anno di applicazione dell’opzione della cedolare) e saldo. L’acconto può essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l’importo non supera i 257,52 euro o in caso di importo superiore a 257,52 euro in due rate, una con scadenza il 16 giugno 2016 e l’altra il 30 novembre 2016. Il saldo poi si versa entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per pagare si utilizza il modello f24 con i seguenti codici tributo:
- 1840 per la prima rata dell’acconto
- 1841 per la seconda rata o l’unica soluzione
- 1842 per il saldo.