Cedolare secca: quali sono le aliquote dell’imposta sostituiva

La cedolare secca sugli affitti è un regime facoltativo di favore previsto per il locatore, che scegliendola paga un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali con aliquote diverse a seconda del contratto di locazione stipulato.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 20/09/2016 Aggiornato il 20/09/2016
cedolare secca

Cedolare secca: che cosa è? Quando si concede in locazione un immobile, il locatore paga le tasse sulla parte di reddito che deriva dal canone di affitto che riceve. Per pagare di meno però può sempre optare per la cedolare secca, un regime fiscale di favore che consiste nel pagare in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali un’imposta sostitutiva. Scegliendo la cedolare – che è un regime facoltativo – non si pagheranno inoltre né l’imposta di registro né quella di bollo che sono generalmente dovute per la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate. Inoltre il locatore rinuncia, per tutta la durata della cedolare (che può essere revocata come abbiamo già avuto modo di parlarne Cedolare secca: ecco come si effettua la revoca) alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat).

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, questa ha misura fissa e si applica al canone annuo di locazione. In particolare le aliquote dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sono attualmente due:

  • aliquota al 21% del canone annuo di locazione: si applica per i contratti di locazione a canone libero
  • aliquota al 10% – 15% del canone annuo di locazione: si applica solo ai contratti a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe), nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (si tratta in particolare di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti e gli altri comuni capoluogo di provincia italiani), nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. L’aliquota al 10% ha però una durata limitata. Essa infatti è valevole solo per il quadriennio 2014-2017. Dal 2018 l’aliquota avrà misura pari al 15%.

Quando si paga l’imposta sostituiva?

Si paga prima l’acconto – pari al 95% dell’imposta totale – e poi il saldo. L’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione alla cedolare visto che manca la base imponibile, ossia l’imposta sostituiva dovuta per il periodo precedente. Il pagamento dell’acconto inoltre è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo è inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro − la prima, pari al 38% dell’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno e la seconda, con il versamento del restante 57% entro il 30 novembre.

Come si paga?

Si deve utilizzare il modello F24 in cui indicare i seguenti codici tributo:

  • 1840- Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842 – Cedolare secca locazioni – Saldo
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